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Le nuove normative sui cani

L’Ordinanza del 3 marzo 2009  (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23 marzo) concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani ha introdotto sostanziali novità rispetto a quelle emanate nel passato.
In particolare ha eliminato l’elenco  di “razze pericolose”, privo di riferimento scientifico in letteratura di medicina veterinaria , in quanto non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività dei cani in base alla loro razza o ai loro incroci.

Responsabilità civile e penale dei proprietari
Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l’Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari.
Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

Viene inoltre introdotto per la prima volta l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico – fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni – e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo.
Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore.
E’  fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.

Percorsi formativi per i proprietari di cani
Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica identificati a livello territoriale.
Il Decreto del 26 novembre 2009 ha definito i contenuti del corso base.

Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. Inoltre vengono posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.

Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento
I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti.

I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Divieti
L’Ordinanza del 3 marzo 2009 vieta:

  • l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
  • qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
  • la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  • gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    • recisione delle corde vocali;
    • taglio delle orecchie;
    • taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
  • la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a tali interventi chirurgici.

Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.

Consulta il testo dell’Ordinanza del 3 marzo 2009 pubblicata nel Portale della normativa sanitaria

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Federico Lavanche
Federico Lavanchehttps://www.animaleanimali.eu
Appassionato da sempre di animali di ogni genere, ho avuto la possibilità di allevarne molti, studiarli e apprezzarli. Non si finisce mai di imparare da loro.

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