Gli animali di affezione sono impignorabili.

Federico Lavanche
Federico Lavanche 4 Min Read
animali-domesticiModifica dell’art. 514 c.p.c.

Oggi gli animali di affezione sono divenuti beni impignorabili essendo stati introdotti nell’elenco delle cose mobili assolutamente impignorabili (come le cose sacre, gli anelli nuziali, le decorazioni al valore, le lettere di famiglia).
A tal fine il legislatore, sul modello, ad esempio del codice di procedura civile tedesco, ha inserito due ipotesi a quelle già previste dall’art. 514 c.p.c.. In primo luogo ha previsto al n. 6-bis) l’impignorabilità degli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali.

img_consigli_per_risparmiare_con_l_animale_domestico_14450_300_squareIn secondo luogo, al numero 6-ter) ha previsto l’impignorabilità degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.
Restano, quindi, esclusi dal regime di impignorabilità tutti quegli animali che il debitore tiene con sé per fini produttivi, alimentari e commerciali.
Per quest’ultimi non esiste, quindi, nessuna norma diversa da quel che è previsto dalle norme del codice di procedura civile per tutte le (altre) cose mobili. In altri e più chiari termini, il legislatore non ha inteso seguire né l’esempio tedesco prima richiamato né le proposte di legge che erano state formulate.
E così, ad esempio, il codice tedesco prevede che il giudice dell’esecuzione possa autorizzare il pignoramento dell’animale dall’elevato valore quanto l’impignorabilità comporterebbe una compressione del diritto del creditore che non potrebbe essere giustificata neppure in considerazione delle esigenze di tutela degli animali.
Ed ancora, non è stato dato seguito all’articolato progetto di legge a suo tempo presentato dall’on. Brambilla che, nell’introdurre un nuovo art. 2911 bis cod. civ., avrebbe voluto subordinare il pignoramento degli animali non domestici alla presentazione di una documentazione da parte del creditore procedente.
Si tratta, quindi, dell’ultimo (in ordine di tempo) intervento normativo che ha ad oggetto il trattamento giuridico degli animali: dalle norme sull’obbligo del soccorso agli animali feriti a seguito di incidente stradale, alla norma sugli animali in condominio per restare ai più noti.
Un tema, la sorte degli animali, che è sempre stato oggetto di attenzione talvolta anche in modo singolare come il caso che aveva deciso il Tribunale di Firenze nel marzo 2009 quando decise che “in caso di abitazione goduta in compossesso da due condomini, il fatto che uno dei due vi introduca, contro il consenso dell’altro, un animale domestico (gatto) costituisce turbativa del possesso, con conseguente ordine di allontanamento dell’animale”.
page_44393-dogs-cute-dogs-wallpaperMa anche situazioni complesse come quelle che si verificano e che hanno protagonisti (loro malgrado) proprio gli animali: è capitato assai di frequente che animali venissero lasciati su fondi oggetto di provvedimenti di rilascio con non poche difficoltà nell’esecuzione (ora forse risolta dalla modifica dell’art. 609 c.p.c.).
Occorre prendere atto, infine, che – sebbene la questione sia molto discussa e particolarmente avvertita, anche alla luce delle novità più recenti a tutela degli animali – la nuova previsione, da un punto di vista tecnico giuridico, conferma l’equiparazione tra animale e cosa: ed infatti, gli animali compaiono proprio nell’elenco delle “cose”.
Siamo, quindi, sulla strada dell’attuazione degli impegni internazionalmente assunti non poco tempo fa, ma ancora lontani dalla piena esecuzione della valorizzazione del principio della “importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società” e della concezione dell’animale come essere senziente.

fonte: www.avvocatocivilista.net

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Appassionato da sempre di animali di ogni genere, ho avuto la possibilità di allevarne molti, studiarli e apprezzarli. Non si finisce mai di imparare da loro.
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