<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Leggi e Regolamenti &#8211; Il Portale sugli animali &#8211; www.animalieanimali.eu</title>
	<atom:link href="https://www.animalieanimali.eu/category/leggi-e-regolamenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.animalieanimali.eu</link>
	<description>Portale animali su Cani, Gatti, animali da fattoria, uccelli e animali selvatici</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2016 07:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66378704</site>	<item>
		<title>Arriva la tassa sui cani non sterilizzati</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/arriva-la-tassa-sui-cani-non-sterilizzati/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/arriva-la-tassa-sui-cani-non-sterilizzati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 07:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cani]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[proposta di legge]]></category>
		<category><![CDATA[tassa su animali 2016]]></category>
		<category><![CDATA[tassa su cagne]]></category>
		<category><![CDATA[tassa su cani non sterilizzati]]></category>
		<category><![CDATA[tassa sui cani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />La novità prevista da un emendamento alla legge di bilancio, passato in Commissione, scatena le polemiche di Marina Crisafi – Chi non sterilizza il proprio cane dovrà pagare una tassa annuale. È questa una delle ultime novità della legge di bilancio, che continua il suo iter parlamentare per arrivare all&#8217;approvazione definitiva entro fine dicembre. Se [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/arriva-la-tassa-sui-cani-non-sterilizzati/">Arriva la tassa sui cani non sterilizzati</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><div class="occhiello"><i>La novità prevista da un emendamento alla legge di bilancio, passato in Commissione, scatena le polemiche</i></div>
<div class="clear"></div>
<div></div>
<div class="divimg"></div>
<div class="testo_news_giur">
<p><b><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2.jpg" data-rel="lightbox-gallery-ASG7CBPb" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-2445" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2.jpg" alt="sterilizzazione-di-un-cane2" width="604" height="453" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2.jpg 604w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2-600x450.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2-300x225.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2-80x60.jpg 80w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2-265x198.jpg 265w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2016/11/sterilizzazione-di-un-cane2-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 604px) 100vw, 604px" /></a>di Marina Crisafi –</b> Chi non sterilizza il proprio cane dovrà pagare una tassa annuale. È questa una delle ultime novità della legge di bilancio, che continua il suo iter parlamentare per arrivare all&#8217;approvazione definitiva entro fine dicembre. Se l&#8217;idea &#8220;velleitaria&#8221; del Pd di introdurre un&#8217;imposta unica immobiliare (Imi), comprensiva di Imu e Tasi, è durata appena due ore, a seguito della presentazione e del ritiro immediato dell&#8217;emendamento presentato dal Pd (a prima firma Maino Marchi, capogruppo Dem in commissione bilancio) <b>quella dell&#8217;imposta comunale sui cani invece ha retto all&#8217;esame dell&#8217;ammissibilità della commissione</b>, scatenando tuttavia un mare di polemiche.</p>
<div class="clear"> <b>La tassa</b></div>
<p>L&#8217;emendamento del Pd alla legge di bilancio prevede testualmente che &#8220;<b><i>i proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale</i></b><i>, istituita da ciascun comune con propria delibera&#8221;.</i></p>
<p>A fissare l&#8217;importo della tassa, per chi sceglie di non sterilizzare il proprio animale, saranno dunque i sindaci che dovranno indicare anche le <b>&#8220;esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti&#8221;.</b></p>
<p>Nell&#8217;emendamento presentato dai deputati Anzaldi, Cova e Preziosi, viene previsto inoltre che &#8220;la certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all&#8217;anagrafe regionale degli animali d&#8217;affezione, i quali contestualmente provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell&#8217;animale presso l&#8217;anagrafe&#8221;.</p>
<p><b>Ad essere esentati dall&#8217;imposta, si legge ancora nel testo, saranno in ogni caso:</b> &#8220;i cani di proprietà di allevatori professionali, i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge; i cani adibiti ai servizi dell&#8217;Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza; i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni&#8221;.</p>
<div class="clear"></div>
<p><strong>La ratio della nuova tassa</strong></p>
<p>Il fine della nuova gabella è quello di dare &#8220;<b>un contributo alla lotta al randagismo&#8221;</b> che oggi, secondo le proiezioni esistenti, conta oltre 750mila randagi sul territorio e costa alle casse dello Stato qualcosa come 5,25 miliardi all&#8217;anno.</p>
<p>La proposta, in sostanza, spiega il primo firmatario Michele Anzaldi, <b>mira a promuovere la cultura della sterilizzazione</b> al fine di evitare che migliaia di cani finiscano nei canili, &#8220;<b>attraverso un contributo comunale richiesto a tutti coloro che preferiscono non sterilizzare il proprio cane</b>. Se si procede con la sterilizzazione, certificata dai medici veterinari abilitati ad accedere all&#8217;anagrafe regionale degli animali d&#8217;affezione, non si sarà tenuti a pagare il contributo, di carattere comunale e modulato con la previsione di esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti&#8221;.</p>
<p>I fondi oggi spesi &#8220;nei canili per accudire i randagi – aggiunge Paolo Cova, cofirmatario dell&#8217;emendamento, ai microfoni di Radio24 &#8211; potranno essere utilizzati per gli scuolabus, il trasporto dei disabili o altri servizi di utilità sociale&#8221;.</p>
<p><strong>Le polemiche</strong></p>
<p><b>Contro la tassa si schiera però un nutrito fronte di no</b>, a partire dalle opposizioni, sino ai veterinari e all&#8217;Enpa. &#8220;<i>La proposta di istituire una tassa sui cani non sterilizzati denota una sconcertante misconoscenza delle cause alla base del randagismo. Una misconoscenza dietro la quale, a nostro avviso, si cela l&#8217;ennesimo tentativo di fare un favore ai soliti noti, cacciatori e allevatori&#8221; </i>dichiara la presidente nazionale <b>Enpa</b>, Carla Rocchi, al Sole24Ore. Il problema di sovrappopolazione canina, spiega la presidente, &#8220;è causato non tanto dai proprietari di cani che vivono nei centri abitati, <b>ma proprio da quegli allevatori, agricoltori e pastori che non sterilizzano i propri animali</b> e li lasciano vagare liberamente sul territorio. <b>Vale a dire proprio da chi si vorrebbe esentare dall&#8217;obbligo di sterilizzazione</b>&#8220;. Per l&#8217;Ente la legge attuale (la 281/1991) è buona e ha permesso di debellare la piaga del randagismo, mentre la nuova tassa sui cani &#8220;<i>in quanto strumento punitivo, potrebbe aggravare e non risolvere il problema; potrebbe cioè di incentivare gli abbandoni&#8221;</i>, piuttosto, si dovrebbero incentivare – conclude la Rocchi &#8211; misure premiali e agevolazioni&#8221;.</p>
<p>Anche dal versante politico, sono in molti a chiedere che <b>l&#8217;emendamento venga ritirato</b>, giacché &#8220;la proposta, come formulata – non è ritenuta &#8211; adeguata a contrastare il drammatico e crudele fenomeno del randagismo&#8221;, andando invece a pesare &#8220;sulle significative spese che i proprietari di animali già affrontano per cure e farmaci veterinari&#8221;, rende noto la senatrice Silvana Amati (responsabile Pd Tutela e Salute Animali), che ha inviato apposita lettera, sottoscritta da vari senatrici (tra cui la Cirinnà) al primo firmatario dell&#8217;emendamento, Michele Anzaldi, al presidente del Gruppo Pd della Camera, Ettore Rosato, e al Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Bocci.</p>
<p><b>Ennesimo no arriva dal fronte dei veterinari</b>. Per l&#8217;Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari) infatti la proposta &#8220;è iniqua&#8221; e da ri-bocciare, giacché ricalca un emendamento presentato in passato e giudicato inammissibile, oltre al fatto che sterilizzare il proprio <a title="Cane: raccolta di articoli e sentenze sui cani" href="http://www.studiocataldi.it/tag.asp?id=cane">cane</a> <i>&#8220;per scampare una tassa non è un buon principio di possesso responsabile né di rispetto del benessere animale, dato che non tutti i soggetti presentano una anamnesi favorevole all&#8217;intervento chirurgico&#8221;,</i> si legge nella nota diffusa.</p>
<p><b>Un sì inaspettato arriva, infine, dalla Lav,</b> per la quale, l&#8217;emendamento è visto positivamente &#8220;<i>perché quanto i Comuni spendono per i cani nei canili oggi non è nella stragrande maggioranza dei casi a favore dei cani ma di un perverso sistema che non risolve il randagismo, disincentiva le adozioni e aiuta solo i gestori di strutture utilizzate come discariche per rifiuti&#8221;.</i> Un sì <b>condizionato però alla eliminazione dalle categorie esenti</b> &#8220;dei pastori e dei cacciatori&#8221; e al contestuale inserimento tra i paganti degli allevatori, trasformando così la misura in una <b>&#8220;tassa sulla riproduzione&#8221; </b>e vincolando i fondi raccolti alla prevenzione del randagismo.</p>
</div>
<p>Fonte: www.StudioCataldi.it</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/arriva-la-tassa-sui-cani-non-sterilizzati/">Arriva la tassa sui cani non sterilizzati</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/arriva-la-tassa-sui-cani-non-sterilizzati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2444</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cane alla catena, è reato?</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/cane-alla-catena-e-reato/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/cane-alla-catena-e-reato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 21:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cani]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[cane alla catena]]></category>
		<category><![CDATA[cane alla catena benessere animale]]></category>
		<category><![CDATA[cane alla catena leggi]]></category>
		<category><![CDATA[cane alla catena reato]]></category>
		<category><![CDATA[leggi regionali cane alla catena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1954</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-225x145.jpg 225w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-100x65.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-745x483.jpg 745w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" />Si possono tenere i cani alla catena? L’Emilia Romagna a marzo del 2013 è stata la prima, regione italiana ad aver vietato l’utilizzo della catena per i cani, salvo motivi sanitari accertati dal veterinario seguita dal Veneto nel 2015. Tuttavia al di là di cosa dice la legge e delle sanzioni in cui si incorre, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/cane-alla-catena-e-reato/">Cane alla catena, è reato?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-225x145.jpg 225w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-100x65.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-745x483.jpg 745w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/leggi-e-regolamenti/cane-alla-catena-e-reato/attachment/cane-alla-catena/" rel="attachment wp-att-1955"><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1955" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena.jpg" alt="cane alla catena" width="740" height="416" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena.jpg 740w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena-600x337.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena-300x169.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena-700x394.jpg 700w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena-635x357.jpg 635w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena-128x72.jpg 128w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></a></p>
<p>Si possono tenere i <strong>cani alla catena</strong>? L’Emilia Romagna a marzo del 2013 è stata la prima, regione italiana ad aver vietato l’utilizzo della catena per i cani, salvo motivi sanitari accertati dal veterinario seguita dal Veneto nel 2015. Tuttavia al di là di cosa dice la legge e delle sanzioni in cui si incorre, stabilite dal regolamento sul benessere animale delle varie regioni, è bene capire che non necessariamente una pratica non vietata dalla legge sia anche giusta. Pensate che la corrida è ancora legale in alcuni Paesi: vi sembra una pratica “giusta” nei confronti del benessere animale? Sta dunque a noi proprietari giudicare cosa è giusto per il nostro cane e non occorre una legge per capire che tenere un cane alla catena in condizioni non accettabili possa rivelarsi pericoloso e nocivo per la salute fisica e mentale dell’animale.</p>
<p>Una catena corta, pesante come un macigno, che non consente di raggiungere la cuccia e di muoversi <img loading="lazy" class="alignright size-medium wp-image-1956" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-300x239.jpg" alt="cane alla catena2" width="300" height="239" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-300x239.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-600x478.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-1024x816.jpg 1024w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-700x558.jpg 700w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-448x357.jpg 448w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2-606x483.jpg 606w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena2.jpg 1048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />agevolmente, rappresenta sicuramente un rischio per il cane. E nessun proprietario dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di mettere il cane alla catena senza prima aver analizzato le alternative disponibili, ad esempio un ampio recinto alto, e aver cercato una soluzione meno invasiva possibile per l’animale. Non si mette un cane alla catena 24 ore su 24 solo perché ha scavato in giardino, ha rosicchiato un mobile o è ingestibile: i cani vanno educati ed addestrati.<br />
<a href="https://www.animalieanimali.eu/leggi-e-regolamenti/cane-alla-catena-e-reato/attachment/cane-alla-catena3/" rel="attachment wp-att-1957"><img loading="lazy" class="alignleft size-medium wp-image-1957" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena3-300x122.jpg" alt="cane alla catena3" width="300" height="122" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena3-300x122.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2015/02/cane-alla-catena3.jpg 582w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>La catena, utilizzata erroneamente, può causare addirittura ferite e danni al collo del cane. Inoltre  un cane alla catena può sentirsi frustrato perché, proprio come noi umani, anche gli animali hanno la tendenza a superare i propri limiti e si sentono insofferenti quando sono intrappolati e limitati nei movimenti. Lo stress a cui è sottoposto il cane può sfociare talora in comportamenti aggressivi, in special modo se il cane viene tenuto alla catena tutto il giorno, senza interazioni sociali, stimoli e contatti con il proprietario. Molto meglio rendere la casa dog-friendly e tenerlo dentro che lasciarlo da solo fuori senza possibilità di muovere un passo.</p>
<p>Chi lega un cane alla catena senza una giusta causa è più propenso a dimenticarsene perché si sente tranquillo sul fatto che il cane non possa scappare, fare danni o spaventare nessuno, per questo il cane alla catena, più di altri, rischia di essere un cane solo, poco avvezzo alle interazioni sociali e potenzialmente a rischio di sviluppo di problemi comportamentali. Ovviamente non si può generalizzare, c’è caso e caso, ma bisogna fare davvero molta attenzione se si sceglie questa opzione. Tenere un cane alla catena è maltrattamento qualora il cane sia tenuto gran parte del tempo alla catena, da solo, e con catene pesanti, corti ed insostenibili lontane dalla cuccia o addirittura in assenza di un riparo. Il cane è un animale sociale, necessità di interazioni, mai dimenticarlo.</p>
<p>La catena deve essere lunga, agganciata ad un collare morbido e dotata di moschettoni rotanti per scongiurare il rischio di strangolamento. Nessuno strumento o accessorio utilizzato per il cane dovrebbe causare dolore al cane e questo vale per la catena come per il guinzaglio. Ricordatevi inoltre e sempre che un cane stanco è un cane buono. Che viva in giardino o in casa un cane ha sempre bisogno di giocare, di poter correre più volte al giorno, di socializzare e di ricevere attenzioni. E questo nessuna ordinanza lo sancirà mai, eppure è fondamentale per scongiurare l’insorgenza di comportamenti aggressivi, all’origine della soppressione di tanti cani diventati pericolosi proprio a causa dell’incapacità dei proprietari di prevenirne il disagio psicofisico.</p>
<h2>Ecco solo alcuni esempi che vi aiuteranno a capire cosa rintracciare nella vostra regione/comune:</h2>
<p>ABRUZZO<br />
La LR n.86/1999 affronta l&#8217;argomento affermando che i cani legati a catena devono disporre di spazio sufficiente (non inferiore a mq. 6.00 per i cani di grande taglia, mq. 4 per i cani di taglia media e mq. 2 per i cani di taglia), con accanto una struttura atta a ripararli dalle condizioni atmosferiche, con facile accesso al contenitore dell&#8217;acqua e la possibilità di accovacciarsi. La catena, facoltativa, ha modalità di applicazione e lunghezze ben definite..</p>
<p>BASILICATA<br />
La LR n.6/1993 afferma che chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie. Gli animali debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie. La catena di contenimento, se necessario, deve avere sufficiente lunghezza” .</p>
<p>CALABRIA<br />
La LR n.4/2000 chiede per gli animali spazio sufficiente, fornito di tettoia e la possibilità di muoversi e di accovacciarsi comodamente. La catena può essere usata per un numero limitato di ore al giorno e avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Collare sufficientemente largo per evitare strozzature e una cuccia coibentata pulita sono ulteriori disposizioni.</p>
<p>LAZIO<br />
La LR 34/1997 dice che la catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di m.5 oppure di m. 3 se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno m. 5.</p>
<p>PIEMONTE<br />
Col DPGR n. 4359/1993 si afferma che la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata e, qualora si renda necessaria che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 m. di lunghezza. In spazi delimitati è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti sull&#8217;esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/cane-alla-catena-e-reato/">Cane alla catena, è reato?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/cane-alla-catena-e-reato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1954</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Brambilla vuole chiudere i delfinari: «Una barbarie contro animali intelligenti e sensibili»</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/brambilla-vuole-chiudere-i-delfinari-barbarie-contro-animali-intelligenti-sensibili/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/brambilla-vuole-chiudere-i-delfinari-barbarie-contro-animali-intelligenti-sensibili/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 17:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Brambilla]]></category>
		<category><![CDATA[delfinari]]></category>
		<category><![CDATA[delfini]]></category>
		<category><![CDATA[spettacoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1624</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_3-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />L&#8217;ex ministro presenta una «proposta di legge per vietare in Italia la detenzione e l&#8217;addestramento dei cetacei» L&#8217;ex ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla, lancia un appello chiedendo di «non visitare i delfinari». «Costringere i mammiferi marini, creature intelligenti e sensibili, a vivere in vasche e ad esibirsi per il divertimento della folla è pura [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/brambilla-vuole-chiudere-i-delfinari-barbarie-contro-animali-intelligenti-sensibili/">La Brambilla vuole chiudere i delfinari: «Una barbarie contro animali intelligenti e sensibili»</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_3-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_3.jpg" data-rel="lightbox-gallery-4H4OtePW" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1625" alt="immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_3" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_3.jpg" width="800" height="534" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_3.jpg 800w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_3-600x401.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_3-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a></p>
<p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_4.jpg" data-rel="lightbox-gallery-4H4OtePW" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-medium wp-image-1626" alt="immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_4" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_4-300x198.jpg" width="300" height="198" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_4-300x198.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_4-600x398.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/immaginiDelfinarioRimini_Delfinario_4.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>L&#8217;ex ministro presenta una «proposta di legge per vietare in Italia la detenzione e l&#8217;addestramento dei cetacei»<br />
L&#8217;ex ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla, lancia un appello chiedendo di «non visitare i delfinari». «Costringere i mammiferi marini, creature intelligenti e sensibili, a vivere in vasche e ad esibirsi per il divertimento della folla è pura barbarie &#8211; spiega l&#8217;ex ministro Brambilla &#8211; Per questa ragione ho presentato una proposta di legge che vieta nel nostro paese la detenzione e l&#8217;addestramento di cetacei e porterebbe, se approvata, alla chiusura dei delfinari esistenti».<br />
«NO AI DELFINARI» &#8211; Balene e delfini sono «animali molto intelligenti &#8211; ricorda la parlamentare del Pdl &#8211; che vivono in gruppi sociali complessi ed hanno bisogno <a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/Delfinario-Sonora-03.jpg" data-rel="lightbox-gallery-4H4OtePW" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-medium wp-image-1627" alt="Delfinario-Sonora-03" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/Delfinario-Sonora-03-300x225.jpg" width="300" height="225" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/Delfinario-Sonora-03-300x225.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/Delfinario-Sonora-03-600x450.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/Delfinario-Sonora-03-180x135.jpg 180w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/Delfinario-Sonora-03-900x675.jpg 900w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/Delfinario-Sonora-03.jpg 1000w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>di relazioni» e «separarli ancora piccoli dalle loro famiglie vuol dire infliggere loro un trauma gravissimo, in molti casi insuperabile». Da sempre in prima linea per la difesa dei diritti degli animali, Michela Vittoria Brambilla aggiunge: «Come se non bastasse questi poveri animali devono imparare ed eseguire &#8220;numeri da circo&#8221; di fronte a spettatori paganti. Non c&#8217;è da stupirsi se lo stress mentale, emozionale e fisico indebolisce il delicato sistema immunitario dei cetacei, li porta spesso alla malattia e alla morte. L&#8217;elevato indice di mortalità alimenta nuove catture in tutto il mondo, a volte con metodi particolarmente crudeli». Come dire: «La loro casa è l&#8217;oceano, non certo una vasca di 400 metri quadri per cinque esemplari e 100 metri quadrati per ogni esemplare aggiuntivo &#8211; sottolinea Brambilla &#8211; lo standard minimo fissato dalla normativa italiana, considerata &#8220;generosa&#8221;».</p>
<p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/delfinario.jpg" data-rel="lightbox-gallery-4H4OtePW" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-medium wp-image-1628" alt="delfinario" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/delfinario-300x225.jpg" width="300" height="225" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/delfinario-300x225.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/delfinario-600x450.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/delfinario-180x135.jpg 180w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/delfinario-900x675.jpg 900w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/delfinario.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>INTERVENGA LA POLITICA &#8211; Ricorda inoltre l&#8217;ex ministro Brambilla che «i delfinari sono a tutti gli effetti imprese commerciali e non dovrebbero ottenere permessi di importare cetacei, neppure vantando presunti &#8220;scopi scientifici&#8221; che al dunque si rivelano inesistenti». Eppure, continua la deputata animalista, «il regolamento europeo 338/1997 vieta l&#8217;importazione di cetacei nell&#8217;Unione per scopi prevalentemente commerciali». «Per questo – conclude Michela Vittoria Brambilla &#8211; faccio appello a tutte le forze politiche affinché sostengano la mia proposta di legge che vieta nel nostro paese la detenzione e l&#8217;addestramento di questi meravigliosi animali».</p>
<p>fonte: corriere.it</p>
<p>Voi, cosa ne pensate?</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/brambilla-vuole-chiudere-i-delfinari-barbarie-contro-animali-intelligenti-sensibili/">La Brambilla vuole chiudere i delfinari: «Una barbarie contro animali intelligenti e sensibili»</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/brambilla-vuole-chiudere-i-delfinari-barbarie-contro-animali-intelligenti-sensibili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Caccia alle balene illegale, L’Aja ordina lo stop al Giappone</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/caccia-alle-balene-illegale-laja-ordina-stop-giappone/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/caccia-alle-balene-illegale-laja-ordina-stop-giappone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 07:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Aia]]></category>
		<category><![CDATA[caccia alle balene]]></category>
		<category><![CDATA[cacciare balene]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Giapone]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/caccia-alle-balene-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />Finora la “finalità scientifica” era usata come un pretesto, ma la Corte internazionale chiude il contenzioso decennale. Il Paese ha sempre difeso la sua “tradizione secolare”, ma lo scorso anno 6000 tonnellate di carne di balena sono andate sprecate: eccessivi i livelli di mercurio ANSA Una nave giapponese impegnata nella caccia alla balena ILARIA MARIA [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/caccia-alle-balene-illegale-laja-ordina-stop-giappone/">Caccia alle balene illegale, L’Aja ordina lo stop al Giappone</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/caccia-alle-balene-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/caccia-alle-balene.jpg" data-rel="lightbox-gallery-fFFqfT5q" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1573" alt="caccia alle balene" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/caccia-alle-balene.jpg" width="568" height="320" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/caccia-alle-balene.jpg 568w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/caccia-alle-balene-300x169.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2014/04/caccia-alle-balene-128x72.jpg 128w" sizes="(max-width: 568px) 100vw, 568px" /></a></p>
<p>Finora la “finalità scientifica” era usata come un pretesto, ma la Corte internazionale chiude il contenzioso decennale. Il Paese ha sempre difeso la sua “tradizione secolare”, ma lo scorso anno 6000 tonnellate di carne di balena sono andate sprecate: eccessivi i livelli di mercurio</p>
<p>ANSA<br />
Una nave giapponese impegnata nella caccia alla balena</p>
<p>ILARIA MARIA SALA<br />
Non vi sono “fini scientifici” nella pesca alla balena giapponese, ha deciso la Corte internazionale di giustizia (CIG) all’Aja, e dunque il Giappone non potrà più continuare a pescare balene con questa scusante: la CIG infatti ha disposto la sospensione della pesca dei cetacei per fini “scientifici”, portato avanti da Tokyo dal 1988 – ovvero, dopo che la caccia alle balene era stata dichiarata illegale.</p>
<p>Prima del verdetto Tokyo aveva annunciato che avrebbe rispettato il volere della CIG, ma nel corso degli anni la posizione giapponese ha mostrato di essere arroccata sulla questione della pesca dei cetacei per motivi quasi inspiegabili, se non da una testardaggine che sfiora nel nazionalismo, dato che il consumo della carne di balena è spesso descritto come “tradizione” giapponese, su cui, dunque, gli stranieri non dovrebbero pronunciarsi.</p>
<p>Eppure, anche i giapponesi sembrano ormai guardare a questa spuria “tradizione” con un certo sospetto, in particolar modo a causa dell’enorme potenziale tossico della carne di balena. Come tutti i pesci di grossa pezzatura, infatti, anche la balena accumula nel suo corpo, in particolare nelle molecole grasse, tutti i veleni che oggi si trovano nel mare, in particolare i metalli pesanti. Così, secondo uno studio del Journal of Environmental Science and Technology del 2003 mostrava come, già allora, la carne di balena contenesse livelli “allarmanti” di mercurio. Da allora, l’inquinamento marino è solo peggiorato, e la presenza di metalli pesanti nei cetacei – come nelle carni di molti altri pesci – non ha fatto che aumentare.</p>
<p>Ma il Giappone, da tempo, ha ormai perso il piacere di consumare carne di balena, vuoi per l’evolversi della dieta nazionale, vuoi per i pericoli associati al mercurio: e così, lo scorso anno il Giappone aveva in magazzino 6000 tonnellate di carne di balena, di cui, rari esperimenti scientifici a parte, non sapeva davvero cosa farsene. Questo rappresenta un costo considerevole per il Giappone, la cui dimostrazione scientifica nel cacciare balene, voleva provare anche che questa fosse una pratica sia ecologicamente che commercialmente sostenibile: invece, ora che si appronta ai notevoli costi del riparare la Nisshin Maru, la baleniera nazionale, il Giappone deve affrontare anche il crescente numero di genitori arrabbiati per la pratica di rimpinguare i pasti scolastici dei bambini aggiungendo carne di balena nelle mense nazionali, per cercare di liberare un po’ dei depositi debordanti. Operazione commerciale fallimentare, dunque, fonte di tensioni sociali e scacco totale rispetto alle relazioni pubbliche internazionali: e se il Giappone approfittasse del verdetto all’Aja per smettere di cacciare balene e delfini?</p>
<p>fonte: lastampa.it</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/caccia-alle-balene-illegale-laja-ordina-stop-giappone/">Caccia alle balene illegale, L’Aja ordina lo stop al Giappone</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/caccia-alle-balene-illegale-laja-ordina-stop-giappone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sperimentazione animale: superflua o necessità?</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/sperimentazione-animale-superflua-o-necessita/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/sperimentazione-animale-superflua-o-necessita/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 12:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Beagle]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[sperimentazione su animali]]></category>
		<category><![CDATA[test su animali]]></category>
		<category><![CDATA[vivisezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/test_animali-400x300-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />L&#8217;argomento è interessante e dibattuto ed anche di attualità. La sperimentazione sugli animali è l&#8217;effettuazione di test su esseri viventi a scopo di ricerca, qualcosa che serve non solo a provare l&#8217;efficacia di una molecola, ma anche a chiarirne la sua pericolosità, la tossicità, la dose utile e quella &#8220;inutile&#8221;, c&#8217;è un solo passaggio che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/sperimentazione-animale-superflua-o-necessita/">Sperimentazione animale: superflua o necessità?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/test_animali-400x300-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/ratto-da-laboratorio.jpg" data-rel="lightbox-gallery-kmXhddNE" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1491" alt="ratto da laboratorio" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/ratto-da-laboratorio.jpg" width="640" height="360" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/ratto-da-laboratorio.jpg 640w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/ratto-da-laboratorio-600x338.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/ratto-da-laboratorio-300x168.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/ratto-da-laboratorio-128x72.jpg 128w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a></p>
<p>L&#8217;argomento è interessante e dibattuto ed anche di attualità.<br />
La sperimentazione sugli animali è l&#8217;effettuazione di test su esseri viventi a scopo di ricerca, qualcosa che serve non solo a provare l&#8217;efficacia di una molecola, ma anche a chiarirne la sua pericolosità, la tossicità, la dose utile e quella &#8220;inutile&#8221;, c&#8217;è un solo passaggio che precede l&#8217;uso sull&#8217;uomo, quello su esseri più vicini possibile all&#8217;essere umano, gli animali.<br />
Per questo motivo i test su animali oggi sono obbligatori per testare l&#8217;efficacia e la tossicità di un prodotto, l&#8217;alternativa sarebbe quella (drammatica) di passare dalla teoria (le ipotesi scientifiche e le provette) direttamente all&#8217;uomo con tutto ciò che potrebbe conseguirne.<br />
<a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/Beagle-9.jpg" data-rel="lightbox-gallery-kmXhddNE" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-full wp-image-1492" alt="Beagle-9" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/Beagle-9.jpg" width="317" height="283" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/Beagle-9.jpg 317w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/Beagle-9-300x267.jpg 300w" sizes="(max-width: 317px) 100vw, 317px" /></a>C&#8217;è però un limite, quello etico: molti animali hanno un valore &#8220;affettivo&#8221;, possono cioè rappresentare un affetto per tutti noi, i cani, i gatti ma anche altri animali, oggi sono stati addomesticati e sono spesso parte integrante delle nostre famiglie, nascono quindi diversi movimenti che protestano contro la &#8220;vivisezione&#8221; (ma è un termine corretto?) e che chiedono che si sospendano i test sugli animali a tutti i costi, a questo argomento si può ragionevolmente rispondere con il fatto che la stragrande maggioranza dei test animali a scopo scientifico sono realizzati su animali non &#8220;affettivi&#8221; quali i topi ed i moscerini. Per questo il dibattito corretto non dovrebbe essere posto solo sul piano etico ma dovrebbe considerare anche il buon senso e la logica: raggiungere un compromesso tra &#8220;etica&#8221; e &#8220;scienza&#8221;, obiettivo che già da tempo è discusso proprio negli ambienti scientifici, molto raramente nei movimenti cosiddetti &#8220;animalisti&#8221;.<br />
Questi movimenti di pensiero hanno molte sfumature, da quelli più &#8220;ragionevoli&#8221; (che chiedono ad esempio di evitare i test su animali di tipo affettivo o per motivi &#8220;superflui&#8221;) a quelli più ideologici (che chiedono la sospensione di qualsiasi test su animale, una prospettiva praticamente inapplicabile) fino ad arrivare a movimenti violenti (che attaccano anche fisicamente chiunque sia anche solo teoricamente a favore della sperimentazione animale).<br />
Il problema, come spesso accade, crea fazioni, divisioni, urla e confusione ed il cittadino (quello che alla fine usa ed è destinatario di ciò che si sperimenta sull&#8217;animale) è spesso confuso, non sa bene di cosa si parla, è inondato da informazioni di tutti i tipi, molte delle quali false e strumentali. Si tende infatti a far passare l&#8217;idea che i ricercatori che sperimentano anche su animali siano persone senza scrupoli né pietà e che gli esperimenti effettuati non servano a niente. In realtà, i movimenti &#8220;contro&#8221; la sperimentazione non oppongono molti argomenti a quelli di chi spiega l&#8217;importanza dell&#8217;uso di animali nella ricerca e così il dialogo, spesso animato, si basa quasi unicamente su posizioni etiche ed affettive.<br />
Ci sono anche molte contraddizioni che nascono obbligatoriamente, ancora di più in questo momento, nel quale il parlamento italiano sta discutendo una nuova legge sulla sperimentazione animale che contiene molti punti piuttosto discutibili. Uno di questo è quello relativo agli &#8220;xenotrapianti&#8221;, ovvero il trapianto di tessuti da una specie animale all&#8217;altra. La norma è piuttosto strana, se approvata vi sarebbero conseguenze piuttosto singolari. Ad esempio continuerebbe ad essere permessa la macellazione e consumazione di suini ma sarebbe proibito usare le loro valvole cardiache per salvare la vita ad un essere umano o sarebbe permessa la derattizzazione ma proibito usare un ratto per sperimentare su problemi gravissimi come il cancro o le ustioni.</p>
<p>Proviamo allora a fare chiarezza e chiediamo cos&#8217;è ed a cosa serve la sperimentazione animale a chi si occupa di queste cose e lo fa per motivi di ricerca.<br />
Propongo quindi un&#8217;intervista al dottor Giuliano Grignaschi, responsabile Animal Care Unit IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.</p>
<p>Ringraziandolo per aver concesso l&#8217;intervista credo che questa possa essere una buona occasione per chiarire qualche dubbio.</p>
<p><strong>Dottor Grignaschi, iniziamo chiarendo un concetto: il termine &#8220;vivisezione&#8221; è corretto? C&#8217;è una differenza tra questa e la sperimentazione animale?</strong></p>
<p>Il termine vivisezione indica, ovviamente, la sezione di un essere vivente e quindi potrebbe essere utilizzato per indicare qualsiasi intervento chirurgico, su un animale come su un uomo. Ad esempio, andando dal dentista potrei dire di essere “vivisezionato” e non sbaglierei dal punto di vista grammaticale ma sicuramente la definizione non sarebbe accettata. Il problema infatti è nel significato che comunemente si da a questo termine, utilizzato ad arte per evocare immagini di sofferenza e tortura. Per questo motivo il mondo della ricerca oggi non accetta più l’utilizzo strumentale di questo termine e vuole chiedere che si utilizzi la definizione più corretta di “sperimentazione animale”. Per quanto questa discussione possa apparire banale, va considerato il fatto che stiamo parlando di un argomento ad alto impatto emotivo quindi l’abuso di definizioni particolari, come appunto “vivisezione”, viene utilizzato per stimolare l’emotività della gente e sopraffare la razionalità. Un esempio evidente di questo è la domanda che frequentemente ci sentiamo rivolgere da attivisti di gruppi animalisti: “Perché la vivisezione non la fate sui cadaveri?”; ovviamente chi pronuncia una domanda di questo genere, sopraffatto dall’emotività, non si ferma nemmeno un attimo a ragionare sul significato di ciò che sta chiedendo. Possiamo quindi dire che la differenza tra “vivisezione” e “sperimentazione animale” è nel significato che comunemente si attribuisce ai due termini: nel primo caso una pratica rozza e crudele che è già vietata da tanto tempo mentre nel secondo caso una pratica bio-medica condotta in accordo con normative rigorose ed utilizzando le più moderne tecniche di anestesia ed analgesia.</p>
<p><strong>Il punto più dibattuto e che molti non comprendono è relativo al fatto che l&#8217;uso di animali da esperimento sia così necessario. Vi sono alternative? La ricerca sulle malattie e sui farmaci ha la possibilità di affidarsi ad esperimenti senza animali?</strong></p>
<p>La ricerca bio-medica ha numerosi stadi: si inizia dallo studio della biologia di base e del normale funzionamento degli organismi per poi passare alla analisi delle malattie (dell’uomo o degli animali) cercando di capire cosa sta funzionando non correttamente per poi individuare un possibile rimedio (farmaci ma anche dispositivi biomedici come pacemaker, arti meccanici etc.), da validare in test pre-clinici in cellule o con simulazioni a computer e, prima di passare nell’uomo, test pre-clinici in-vivo nell’animale da laboratorio. Dopo aver superato tutte queste fasi si può passare all’uomo, prima con volontari sani, poi piccoli gruppi di pazienti e se tutto va bene, l’ultima fase della sperimentazione è data dalla osservazione degli effetti del farmaco (o del dispositivo biomedico) quando immessi sul mercato e utilizzati da milioni di pazienti. Ognuno di questi passaggi è assolutamente necessario ed è fondamentale che venga svolto in stretta correlazione con il precedente e con il successivo allo scopo di evitare effetti disastrosi. Per essere chiaro provo ad utilizzare un esempio che conosco bene: la ricerca di terapie per la sclerosi laterale amiotrofica (quella che ha colpito molti calciatori recentemente, per intendersi). Si tratta di una patologia rara che colpisce i neuroni di moto (quelli che ci permettono di azionare la muscolatura volontaria) e li porta a morte (neurodegenerazione) nell’arco di pochi anni; la malattia purtroppo diventa evidente nell’uomo solo quando molti neuroni sono già morti e agli ammalati restano pochi anni di vita. La morte sopravviene generalmente a causa della totale paralisi della muscolatura volontaria e quindi anche di quei muscoli che ci permettono di respirare. Ad oggi purtroppo non si sa ancora per quale motivo i neuroni muoiano e quindi come fare a salvarli; inoltre è praticamente impossibile poter prelevare un neurone ammalato e poterlo studiare quindi generalmente si possono utilizzare solo tessuti provenienti da pazienti deceduti che non sono molto utili. Nello studio di questa patologia gli animali sono coinvolti in più stadi, dalla ricerca di base che cerca di individuare i meccanismi che causano la morte dei neuroni in animali ammalati, a quella farmacologica che testa tutte le possibili terapie proposte sulla base dei risultati della ricerca di base, prima di testarle nell’uomo. Senza l’aiuto del modello animale la ricerca su questa malattia sarebbe praticamente ferma poiché sarebbe difficilissimo studiarne le cause all’interno dei neuroni e sarebbe praticamente impossibile testare l’efficacia di possibili trattamenti, visto il relativamente basso numero di pazienti e la difficoltà nell’eseguire la diagnosi che, come detto, solitamente avviene quando ormai la patologia è in fase molto avanzata. In altri campi invece, quali ad esempio la tossicologia acuta, la ricerca ha individuato metodiche che non richiedono più l’utilizzo di animali da laboratorio e oggi tutto viene fatto in-vitro, con grande soddisfazione di tutti (anche delle aziende farmaceutiche che risparmiano enormi quantità di denaro). Purtroppo però questi casi sono assolutamente limitati (circa 40 metodiche alternative validate) e coprono una piccolissima parte della ricerca biomedica.</p>
<p><strong>Cosa dobbiamo alla sperimentazione animale?</strong></p>
<p>Come detto la sperimentazione animale è solo un anello di una lunga catena quindi la riflessione che vorrei fare è leggermente diversa da quella che forse si aspetta. Innanzitutto c’è da dire che nella ricerca di base praticamente tutte la attività degli organismi viventi sono state evidenziate e studiate per la prima volta in animali o piante, basti pensare a Gregor Mendel, padre della genetica, che utilizzò piante di pisello per i suoi studi anche perché non gli fu consentito di utilizzare topi, considerati all’epoca assolutamente indegni di essere ospitati in un laboratorio o ancor meno in un convento. Mi piace inoltre qui ricordare inoltre il premio nobel della prof. Montalcini meritato grazie a studi di base effettuati su ratti che hanno portato all’individuazione di importantissimi fattori di crescita presenti nel cervello. Analogamente al caso della prof. Montalcini, circa il 90% dei premi nobel per la medicina sono stati assegnati a ricercatori che utilizzavano modelli animali. E’ però molto importante un altro aspetto, quello che riguarda l’enorme contributo dato dal modello animale al controllo della tossicità e degli effetti negativi delle molecole in fase di sviluppo. Ad esempio, è stato calcolato che su 100 molecole proposte come possibili chemioterapici, circa 40 vengono scartate nelle fasi di studio in-vitro o in-silico; delle 60 rimaste, circa 50 vengono scartate nelle fasi in-vivo (cioè negli studi in animali) perché non si dimostrano efficaci o perché evidenziano effetti tossici troppo elevati che nelle fasi precedenti non si erano osservati. Dei 10 rimasti, in media, solo uno arriva con successo all’uomo mentre gli altri vengono scartati perché non sono più efficaci di quelli già in commercio (o hanno più effetti collaterali). La sperimentazione animale quindi ha evitato che tante molecole non efficaci o molto tossiche arrivassero direttamente ai nostri malati. Non mi sembra davvero poco! Oggi poi si parla di Avatar e di terapia personalizzata: tumori che vengono prelevati dal paziente e inoculati ai topi nei quali si testano farmaci diversi per trovare il migliore che, una volta individuato, viene somministrato al paziente aumentando le probabilità di successo immediato.</p>
<p><strong>Esistono secondo lei laboratori o sperimentatori che &#8220;trattano male&#8221; gli animali?</strong></p>
<p>Non posso assolutamente escludere che esistano centri che non rispettano le normative internazionali e che non fanno buona ricerca “trattando male” gli animali e, magari, falsificando i risultati; la comunità scientifica deve essere attenta e isolare immediatamente chi non rispetta né la legge né le buone pratiche di laboratorio. Ripeto: la legge esiste e chi la vìola deve essere denunciato.<br />
Le norme che abbiamo in Italia sono un giusto compromesso tra esigenze della ricerca e rispetto degli animali?<br />
Le norme che abbiamo in Italia sono ottime; il D.to L.vo 116/92 che regolamenta la sperimentazione animale può sicuramente essere migliorato con il recepimento della nuova direttiva ma il livello era già ottimo. Oltre a questo mi lasci dire che la serietà e la competenza degli organismi deputati a controllare le attività dei centri di ricerca (ASL, Ministero della Salute e ISS) hanno sempre garantito il pieno rispetto della normativa vigente.</p>
<p>Il mio cane Frank, sano (e&#8230;molto vivace, sigh) anche grazie alla sperimentazione animale</p>
<p><strong>Quali sono le precauzioni e le misure che si adottano per ridurre al minimo lo stress negli animali da esperimento?</strong></p>
<p>Quella delle scienze degli animali da laboratorio è una vera e propria disciplina che negli anni ha portato ad individuare metodiche in grado di ridurre al minimo lo stress e la sofferenza degli animali da laboratorio. Innanzitutto è importante sapere che ogni laboratorio che ospita animali deve avere una speciale autorizzazione ministeriale che viene rilasciata solo se è dimostrato:</p>
<p>• Di possedere una struttura adeguata al mantenimento in condizioni ottimali degli animali (temperatura, umidità, ventilazione, condizioni igieniche etc). Il commento di molti medici che visitano la nostra struttura è “questi animali sono tenuti in condizioni migliori di molti pazienti”.</p>
<p>• Di avere un veterinario responsabile del benessere e della salute degli animali ospitati, sempre disponibile.</p>
<p>• Di avere personale di servizio qualificato in grado di garantire il controllo giornaliero delle condizioni degli animali.</p>
<p>• Di registrare puntualmente tutti gli animali inseriti nelle sperimentazioni</p>
<p>• Di essere in grado di controllare che tutti gli esperimenti siano stati autorizzati dalle autorità competenti.</p>
<p>In strutture con le caratteristiche descritte, sono numerose le procedure attuate per ridurre lo stress degli animali e vanno da lunghi periodi di ambientamento, all’arricchimento ambientale, alla manipolazione quotidiana per finire con i programmi di recupero e di reinserimento a fine sperimentazione. Noi ad esempio collaboriamo con l’associazione “La collina dei conigli” a cui affidiamo molti animali (topi e ratti) a fine sperimentazione affinchè possano essere dati in adozione. Durante le fasi sperimentali invece si fa ricorso a tutte le migliori pratiche di analgesia e anestesia disponibili poichè un animale sofferente NON E’ MAI un buon modello sperimentale. A costo di essere ripetitivo vorrei anche qui sottolineare il fatto che fare sperimentazione su animali maltrattati è eticamente sbagliato per diversi motivi: per prima cosa perché infligge una sofferenza inutile all’animale ma anche perché genera risultati non affidabili (quindi danneggia la ricerca e i malati) e causa uno spreco enorme di risorse (che molte volte derivano dalle donazioni delle famiglie degli ammalati).</p>
<p><strong>Che animali si usano negli esperimenti?</strong></p>
<p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/test_animali-400x300.jpg" data-rel="lightbox-gallery-kmXhddNE" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-full wp-image-1493" alt="test_animali--400x300" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/test_animali-400x300.jpg" width="400" height="300" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/test_animali-400x300.jpg 400w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/test_animali-400x300-300x225.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/test_animali-400x300-180x135.jpg 180w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a>In esperimenti bio medici si usano tantissime specie animali ma quelle incluse nelle norme internazionali sono solo i vertebrati; la nuova direttiva europea estende le normative anche ai cefalopodi. Per quanto riguarda i vertebrati, il numero più importante è rappresentato dai roditori (topi e ratti principalmente) che rappresentano più del 90% del totale; grande sviluppo stanno avendo nuovi modelli nei pesci mentre l’utilizzo di conigli, cani gatti e primati non umani è bassissimo e sempre in diminuzione. Numerosi studi però vengono effettuati ad esempio nelle zanzare (per combattere la diffusione della malaria) o nei famosissimi moscerini della frutta o nei cefalopodi. Il principio infatti è che la specie animale viene scelta in base a quello che si deve studiare quindi se il meccanismo di interesse è presente solo nella zanzara, si studierà in quell’animale; se poi il meccanismo di interesse è presente sia, ad esempio, nel cane che nel topo si studierà nel topo. Il virus dell’HIV purtroppo può essere studiato solo nelle scimmie quindi non si hanno alternative al loro utilizzo</p>
<p><strong>Immaginiamo che da domani fosse proibito qualsiasi esperimento sugli animali, cosa succederebbe?</strong></p>
<p>Visto che ancora non disponiamo di valide metodiche alternative alla sperimentazione in-vivo, succederebbe più o meno quello che circa 60 anni fa avveniva nei campi di concentramento nazisti: uomini considerati inferiori (per ragioni economiche o di razza) verrebbero utilizzati come cavie esponendoli a tutti quei rischi che ho descritto prima.</p>
<p><strong>Lei ama gli animali?</strong></p>
<p>Io amo molto gli animali e ne ho sempre ospitati molti in casa mia, cercando di lasciarli vivere nel rispetto delle loro caratteristiche senza cioè mai cercare di “umanizzarli” e trasformarli in qualche cosa che non sono e probabilmente non vogliono essere.</p>
<p><strong>Cosa può dire a chi, amando gli animali, vive con sofferenza l&#8217;idea degli stessi nel ruolo di cavie?</strong></p>
<p>Quello che voglio dire (e che dico sempre) è molto semplice: affiancateci in questo percorso e aiutateci ad individuare al più presto delle autentiche metodiche alternative. Entrate con noi nelle università e nei laboratori (solo nel 20% circa si fa sperimentazione animale quindi c’è molto spazio anche per chi non la vuole utilizzare) e impegnatevi nella ricerca! Una sera un attivista di un gruppo animalista mi ha detto che anni fa iniziò a studiare medicina veterinaria ma dopo poco abbandonò gli studi per dedicarsi al volontariato in un canile; io rispetto totalmente la sua scelta ma sono convinto che se avesse continuato gli studi e si fosse laureato oggi potrebbe essere molto più utile agli animali che ama. Tutti vogliamo smettere di servirci del modello animale ma prima dobbiamo trovare un modello migliore, altrimenti ne faranno le conseguenze i nostri ammalati e questo non è accettabile, almeno per me.<br />
==</p>
<p>Un doveroso ringraziamento al dott. Grignaschi per la sua disponibilità e chiarezza. Se dovesse seguirne un dibattito spero che si mantenga nei binari della civiltà e del rispetto, anche perché temi come la malattia e la ricerca non meritano di essere trattati con volgarità.</p>
<p>fonte: medbunker.blogspot.it</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/sperimentazione-animale-superflua-o-necessita/">Sperimentazione animale: superflua o necessità?</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/sperimentazione-animale-superflua-o-necessita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1490</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vendere Cani e Gatti di razza ma senza pedigree è illegale</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/vendere-cani-e-gatti-di-razza-ma-senza-pedigree-e-illegale/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/vendere-cani-e-gatti-di-razza-ma-senza-pedigree-e-illegale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 09:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fuori legge]]></category>
		<category><![CDATA[illegale]]></category>
		<category><![CDATA[pedigree]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<category><![CDATA[vendere cani e gatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/cani-con-pedigree-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />Chi ha mai sentito parlare del Decreto Legislativo n. 529, del 30 dicembre 1992? Probabilmente nessuno: eppure esiste, è attualmente in vigore e vent’anni fa è andato a sostituire la legge n. 30 del 15 gennaio 1991, che era riferita solo agli animali da reddito. Il D.Lgs 529/92 recepisce invece la direttiva europea 91/174/CEE relativa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/vendere-cani-e-gatti-di-razza-ma-senza-pedigree-e-illegale/">Vendere Cani e Gatti di razza ma senza pedigree è illegale</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/cani-con-pedigree-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/cani-con-pedigree.jpg" data-rel="lightbox-gallery-V4xFMrcW" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1479" alt="cani-con-pedigree" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/cani-con-pedigree.jpg" width="500" height="332" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/cani-con-pedigree.jpg 500w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/cani-con-pedigree-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a>Chi ha mai sentito parlare del Decreto Legislativo n. 529, del 30 dicembre 1992?<br />
Probabilmente nessuno: eppure esiste, è attualmente in vigore e vent’anni fa è andato a sostituire la legge n. 30 del 15 gennaio 1991, che era riferita solo agli animali da reddito.<br />
Il D.Lgs 529/92 recepisce invece la direttiva europea 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza, estendo l’applicazione anche a tutte le specie e razze che non erano contemplate nella legge n. 30, quindi anche a cani e gatti.<br />
Ma di cosa parla, questo misconosciuto decreto?<br />
<a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/pedigree_fronte.jpg" data-rel="lightbox-gallery-V4xFMrcW" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-medium wp-image-1480" alt="pedigree_fronte" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/pedigree_fronte-189x300.jpg" width="189" height="300" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/pedigree_fronte-189x300.jpg 189w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/11/pedigree_fronte.jpg 500w" sizes="(max-width: 189px) 100vw, 189px" /></a>Parla del concetto di “animale di razza pura” e stabilisce le regole per la sua commercializzazione, determinando una volta per tutte – e senza possibilità di equivoci – la definizione giuridica di “cane o gatto di razza”… <strong>e VIETANDO, di fatto, la vendita di animali sprovvisti di certificato genealogico.</strong><br />
Insomma, non solo il cane (o il gatto) senza pedigree non possono in alcun modo essere definiti “di razza” (come già sapevamo): ma non possono neppure essere ceduti in cambio di denaro!<br />
Infatti, all”art. 5, il decreto stabilisce che “è consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, <strong>esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici</strong>, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e<strong> che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico</strong>.<br />
É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale.<br />
Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.<br />
Salvo che il fatto costituisca reato, <strong>chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000 </strong>(essendo il decreto antecedente all’avvento dell’euro, le cifre sono ancora espresse in lire).</p>
<p>Insomma,<strong> la commercializzazione è riservata esclusivamente agli animali accompagnati da pedigree!</strong><br />
I  “senza pedigree” non dovrebbero neanche essere venduti, e sicuramente non venduti come cani o gatti “di razza”:  all’art. 3 dello stesso decreto risulta che non potrebbero neppure essere ammessi alla riproduzione!<br />
Soprattutto nel mondo catofilo c’è grande subbuglio, in questi giorni: ora vedremo se anche il mondo cinofilo saprà muoversi e chiedere il rispetto di questo decreto che potrebbe mettere un definitivo freno alla vendita di cuccioli senza pedigree, ma spacciati per cani/gatti di razza pura.</p>
<p><a href="http://www.anfi-lombardia.com/modules/dokuwiki/doku.php?id=normative%3Adlgs_529_1992&amp;fb_source=message" target="_blank">A questo link</a> (che è quello dell’ANFI, associazione nazionale felina italiana) potete trovare il testo integrale del decreto.</p>
<p>di VALERIA ROSSI</p>
<p>fonte: tipresentoilcane.com</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/vendere-cani-e-gatti-di-razza-ma-senza-pedigree-e-illegale/">Vendere Cani e Gatti di razza ma senza pedigree è illegale</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/vendere-cani-e-gatti-di-razza-ma-senza-pedigree-e-illegale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1478</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Museruola e guinzaglio corto, le nuove regole</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/museruola-guinzaglio-corto-le-nuove-regole/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/museruola-guinzaglio-corto-le-nuove-regole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2013 14:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cani]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[guinzaglio normativa]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[parco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1412</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/10/cane_al_guinzaglio-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />L&#8217;ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. I proprietari sono sempre responsabili della condotta e del benessere degli animali Novità in vista per chi ha un cane. Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre è stata pubblicata un&#8217;ordinanza del ministero della Salute che impone ai proprietari degli amici a quattro zampe alcuni obblighi, ad esempio: utilizzare il guinzaglio «corto» [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/museruola-guinzaglio-corto-le-nuove-regole/">Museruola e guinzaglio corto, le nuove regole</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/10/cane_al_guinzaglio-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><h3>L&#8217;ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale. I proprietari sono sempre responsabili della condotta e del benessere degli animali</h3>
<p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/10/cane_al_guinzaglio.jpg" data-rel="lightbox-gallery-rOCFCYEA" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1413" alt="cane_al_guinzaglio" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/10/cane_al_guinzaglio.jpg" width="680" height="380" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/10/cane_al_guinzaglio.jpg 680w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/10/cane_al_guinzaglio-600x335.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/10/cane_al_guinzaglio-300x167.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/10/cane_al_guinzaglio-128x72.jpg 128w" sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" /></a></p>
<p><b>Novità in vista</b> per chi ha un cane. Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 6 settembre è stata pubblicata un&#8217;ordinanza del ministero della Salute che impone ai proprietari degli amici a quattro zampe alcuni obblighi, ad esempio: utilizzare il guinzaglio «corto» (max 1,5 metri) e portare sempre con sé la museruola. A spingere il ministero a emanare questa ordinanza &#8211; che istituisce anche corsi ad hoc per i padroni &#8211; è il «verificarsi di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari». Questi ultimi, o chi detiene il cane, sono a qualsiasi titolo responsabili penalmente e civilmente dei danni provocati dall&#8217;animale. «Il proprietario di un cane &#8211; si legge nell&#8217;ordinanza, che avrà efficacia per 12 mesi &#8211; è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell&#8217;animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall&#8217;animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo».</p>
<p><b>Per prevenire danni o lesioni </b>a persone, animali o cose, l&#8217;ordinanza stabilisce che il proprietario e il detentore di un cane devono seguire determinate regole: «Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell&#8217;animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l&#8217;incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti».</p>
<p><b>E ancora: «affidare il cane </b>a persone in grado di gestirlo correttamente; acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive». Tra gli obblighi, quello di raccogliere le feci, e quindi «avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse». Vengono inoltre istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino.</p>
<p><b>«I percorsi formativi</b> &#8211; si legge nell&#8217;ordinanza del ministero della Salute &#8211; sono organizzati dai Comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltá di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il Comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanitá pubblica veterinaria, istituito all&#8217;Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell&#8217;Emilia Romagna. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. <i>(Fonte: Adnkronos)</i></p>
<p>fonte: corriere.it</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/museruola-guinzaglio-corto-le-nuove-regole/">Museruola e guinzaglio corto, le nuove regole</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/museruola-guinzaglio-corto-le-nuove-regole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1412</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abbandonare gli animali</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/abbandonare-gli-animali/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/abbandonare-gli-animali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 14:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[abbandonare animali]]></category>
		<category><![CDATA[abbondono animali]]></category>
		<category><![CDATA[animali domestici]]></category>
		<category><![CDATA[cane randagio]]></category>
		<category><![CDATA[cane vagante]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[gatti]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1153</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/08/abbandono_cani-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />Ogni anno, a fine estate, il bollettino degli animali abbandonati conferma la triste realtà di un fenomeno che non cessa di verificarsi. Al di là di inciviltà e disaffezione, quali sono i motivi che spingono all&#8217;abbandono degli animali? Sono più di 100.000 gli animali che ogni anno vengono abbandonati in seguito alle vacanze estive. Perché, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/abbandonare-gli-animali/">Abbandonare gli animali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/08/abbandono_cani-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/08/cane-abbandonato.jpg" data-rel="lightbox-gallery-uKUeTBQn" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-full wp-image-1154" alt="cane abbandonato" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/08/cane-abbandonato.jpg" width="290" height="174" /></a>Ogni anno, a fine estate, il bollettino degli animali abbandonati conferma la triste realtà di un fenomeno che non cessa di verificarsi. Al di là di inciviltà e disaffezione, quali sono i motivi che spingono all&#8217;abbandono degli animali?</p>
<p>Sono più di 100.000 gli animali che ogni anno vengono abbandonati in seguito alle vacanze estive. Perché, malgrado gli appelli delle associazioni, questo <b>fenomeno</b> incivile continua a verificarsi?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche se non si possono stabilire tutte le<b> ragioni</b> che inducono i padroni e  i “genitori di animali” a compiere gesti così atroci, proviamo a individuarne qualcuna. In alcuni casi può senz&#8217;altro trattarsi di persone ammalate o molto anziane che in qualche modo sono costrette a rivolgersi all’ENPA (Ente Protezione Animali) per dare i loro cani o gatti o canarini in <b>affidamento</b>. In questi casi è l’<b>impotenza</b> del padrone che induce ad abbandonare gli animali, confidando nella disponibilità della gente ad accogliere cani e gatto, a patto che appaiano gradevoli.</p>
<p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/08/abbandono_cani.jpg" data-rel="lightbox-gallery-uKUeTBQn" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignright size-full wp-image-1155" alt="abbandono_cani" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/08/abbandono_cani.jpg" width="500" height="396" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/08/abbandono_cani.jpg 500w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/08/abbandono_cani-300x237.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a>Meno fortunati sono gli animali molto grandi e &#8220;poco gradevoli&#8221; che magari appaiono malati o che invece sono soltanto sporchi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avvilente e disumano, oltre che incivile, è il caso in cui l’<b>abbandono </b>non nasce da una necessità, ma solo dalla <b>scomodità</b> di prendersi cura dell&#8217;animale o di scegliere vacanze adeguate che annoverino il cane come parte della famiglia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Così ad un certo punto il padrone smette di essere amorevole per trasformarsi in un individuo meschino che improvvisamente fa scendere dall’auto il proprio cane, magari in un posto di campagna, e scappa velocemente senza guardarsi indietro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ma l&#8217;<b>abbandono</b> degli animali non induce un <b>senso di colpa</b> nei padroni non più amorevoli?</p>
<p>Secondo<b> Roberto Pani</b>, docente di<b> Psicologia Clinica</b> all&#8217;Università di Bologna non è il senso di colpa il punto centrale della questione. &#8220;Penso che alcune di queste persone abbiano un’immagine di se stessi che riecheggia in loro un <b>senso di indegnità</b>. Evidentemente, qualche ragione antica ha creato in loro un senso di vuoto, di squallore, di inconsistenza ecc. Forse <b>non sono stati visti</b> e considerati adeguatamente, non hanno sentito lo spessore della propria identità, si sono sempre percepiti anonimi. Pertanto la colpa che deriva dall’abbandonare un animale domestico al quale sono affezionati è superata dal bisogno inconscio di <b>negare gli affetti</b>, i sentimenti e le emozioni, perché è questo che si sono raccontati per tanto tempo&#8221;.</p>
<p>Gli <b>affetti</b>, per queste persone, sono segno di <b>debolezza</b> e di <b>dipendenza</b>. Siccome gli animali domestici evocano fortemente affetti ed emozioni (che hanno in particolare l&#8217;accezione della <b>tenerezza</b>), abbandonandoli, oltre che per le ragioni contingenti di scomodità nel tenerli, fanno trionfare in se stessi l’indifferenza e la <b>superiorità</b>nell’apparente dominio delle emozioni e degli affetti.</p>
<p>&#8220;E&#8217; come se dicessero inconsciamente &#8211; prosegue Pani &#8211; <i>non sono debole o dipendente, ma sono capace di abbandonare il mio cane e quindi di </i><i><b>esorcizzare </b>l’<b>angoscia</b> del <b>contare poco</b></i><i>; se sono stato poco visibile o poco considerato a suo tempo, se mi sento una persona da poco&#8230;ecco ora che dimostro a me stesso che posso farcela lo stesso&#8230;il cane è sempre un cane, se non sopravvive pazienza</i>”.</p>
<p>A queste riflessioni di natura psicologica, concorre un certo <b>retaggio storico</b>. Non dimentichiamo infatti che fino a 60 anni fa, in Italia la gente di campagna sopprimeva animali domestici quando si riproducevano in eccesso. Questa è la cultura storica dalla quale proveniamo, anche se oggi fortunatamente sappiamo ascoltare un po’ meglio i nostri sentimenti per gli animali. L&#8217;<b>evoluzione</b> fortunatamente è anche questo.</p>
<p>Chi abbandona un animale commette un reato e in base alla <strong><span style="color: #ff9900;">Legge 189/04</span></strong> e può essere punito con l’arresto fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro.</p>
<p>Se assisti a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle autorità giudiziarie (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Forestale/Polizie locali) i colpevoli di tali atti e raccogli tutti gli elementi necessari ad inviduare i responsabili (numero di targa etc..): <span style="text-decoration: underline;">contribuirai</span> a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare gli abbandoni.</p>
<p>di Alessandra Montelli</p>
<h2>Cosa fare se trovate un cane vagante?</h2>
<p>E’ necessario avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo, mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di <strong>medaglietta</strong> e/o <strong>tatuaggio</strong> sulla coscia destra o nell’orecchio destro (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può capire solo con un lettore in dotazione a Servizio Veterinario Azienda Usl e, talvolta, a veterinari liberi professionisti, Polizie locali).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la legge nazionale n. 281/91 sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, è obbligatorio <strong>denunciarne</strong> il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario della Azienda Usl.</p>
<p>La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono.</p>
<p>Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, alla struttura di accoglienza &#8211; pubblica o privata convenzionata &#8211; competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.</p>
<p>Chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa.</p>
<p>Potrà essere la struttura, in assenza di posto o prendendo atto dell’esplicita volontà della persona che l’ha trovato, a predisporre un affidamento provvisorio in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento.</p>
<p>Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente per evitare un possibile incidente automobilistico la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato n.113 o per le strade urbane la Polizia locale presso il centralino del Comune o della Provincia.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/abbandonare-gli-animali/">Abbandonare gli animali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/abbandonare-gli-animali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Come trasportare in aereo animali</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/come-trasportare-in-aereo-animali/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/come-trasportare-in-aereo-animali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 10:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[trasportare animali aereo]]></category>
		<category><![CDATA[trasportino animali]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare in aereo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1088</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/gatto-trasportino-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />IN AEREO… Attenzione!! dal 01-06-2013 sono cambiate le normative sulle caratteristiche dei trasportini!! Ora possono viaggiare ESCLUSIVAMENTE trasportini dotati di porticina e prese d&#8217;aria in metallo come da foto qui sotto. …CON ALITALIA da www.alitalia.com CANI E GATTI Per viaggiare negli stati membri dell’Unione Europea, i cani e i gatti devono essere muniti di: •   [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/come-trasportare-in-aereo-animali/">Come trasportare in aereo animali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/gatto-trasportino-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><h2>IN AEREO…</h2>
<p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/gatto-trasportino.jpg" data-rel="lightbox-gallery-kZFtUvww" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1089" alt="gatto-trasportino" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/gatto-trasportino.jpg" width="500" height="345" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/gatto-trasportino.jpg 500w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/gatto-trasportino-300x207.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/gatto-trasportino-480x330.jpg 480w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/gatto-trasportino-242x166.jpg 242w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
<h3>Attenzione!! dal 01-06-2013 sono cambiate le normative sulle caratteristiche dei trasportini!! Ora possono viaggiare ESCLUSIVAMENTE trasportini dotati di porticina e prese d&#8217;aria in metallo come da foto qui sotto.</h3>
<h3><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/trasportino_omologato_iata_per_far_viaggiare_gli_animali_in_aereo_medium.jpg" data-rel="lightbox-gallery-kZFtUvww" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1092" alt="trasportino_omologato_iata_per_far_viaggiare_gli_animali_in_aereo_medium" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/trasportino_omologato_iata_per_far_viaggiare_gli_animali_in_aereo_medium.jpg" width="400" height="400" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/trasportino_omologato_iata_per_far_viaggiare_gli_animali_in_aereo_medium.jpg 400w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/trasportino_omologato_iata_per_far_viaggiare_gli_animali_in_aereo_medium-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/trasportino_omologato_iata_per_far_viaggiare_gli_animali_in_aereo_medium-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/trasportino_omologato_iata_per_far_viaggiare_gli_animali_in_aereo_medium-50x50.jpg 50w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/06/trasportino_omologato_iata_per_far_viaggiare_gli_animali_in_aereo_medium-75x75.jpg 75w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></h3>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3>…CON ALITALIA</h3>
<p><a href="http://www.alitalia.com/IT_IT/home/index.aspx">da www.alitalia.com</a></p>
<p><strong>CANI E GATTI</strong><br />
Per viaggiare negli stati membri dell’Unione Europea, i cani e i gatti devono essere muniti di:<br />
•    un passaporto rilasciato da un veterinario, che riporti le vaccinazioni e lo stato di salute dell’animale<br />
•    un tatuaggio leggibile o un sistema elettronico di identificazione (transponder)</p>
<p>Ricorda inoltre che:<br />
•    gli animali di età inferiore ai 3 mesi, quindi non ancora sottoposti al vaccino antirabbia, non possono viaggiare in Europa<br />
•    per l’ingresso in Svezia è obbligatorio anche il trattamento antiparassitario contro echinococco e zecche<br />
•    nel Regno Unito e in Irlanda non è consentito il trasporto di animali nè a bordo, né in stiva, né come merce<br />
•    in alcuni paesi vigono divieti o limitazioni all’introduzione di alcune specie animali<br />
•    il trasporto di cani guida per passeggeri non vedenti e/o non udenti è gratuito e senza limiti di peso; per maggiori informazioni visita la pagina dedicata all’assistenza prevista per i passeggeri non udenti e non vedenti.</p>
<p><strong>VOLATILI</strong><br />
Per prevenire la diffusione dell’influenza aviaria, l’Unione Europea e il Ministero della Salute hanno disposto il divieto assoluto di accettazione di volatili da compagnia originari dei paesi asiatici, di Turchia, Russia, Sud Africa, Romania e di tutti gli stati della penisola balcanica.</p>
<p><strong>TRASPORTO IN CABINA O IN STIVA?</strong><br />
L’animale domestico è soggetto al pagamento di un supplemento rispetto alla normale franchigia.<br />
Il trasporto in cabina è soggetto a specifiche condizioni:<br />
•    l’animale deve rimanere per tutto il viaggio in un trasportino che non superi queste dimensioni:<br />
♦ 40 cm di lunghezza<br />
♦ 20 cm di larghezza<br />
♦ 24 cm di altezza<br />
•    Il trasportino deve consentirgli di stare in posizione comoda, di potersi girare e accucciarsi; dev’essere ben aerato, impermeabile e robusto.<br />
•    il trasportino può trasportare fino a 5 animali della stessa specie, a condizione che il peso totale (compreso il cibo e il trasportino stesso) non superi i 10kg.<br />
•    se non disponi di un tuo contenitore, ti invitiamo ad informarti con qualche giorno di anticipo circa la disponibilità degli stessi presso lo scalo di partenza; presso gli scali serviti puoi acquistare uno dei 2 modelli messi a disposizione da Alitalia, uno per il trasporto in cabina, l’altro per il trasporto nella stiva.<br />
•    nel caso in cui non siano rispettate le suddette condizioni oppure se l’animale arreca disturbo ai passeggeri, il Comandante titolare del volo può farlo trasferire nella stiva.</p>
<p>Poiché il servizio non è disponibile su tutti gli aeromobili e le dimensioni massime imbarcabili variano a seconda dell’aeromobile utilizzato, è importante informarsi in anticipo contattando il Numero Unico 06 2222.</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>…CON MERIDIANA</h3>
<p><a href="http://www.meridiana.it/it/index.aspx">da www.meridiana.it</a></p>
<p>A bordo dei voli Meridiana fly <strong>è consentito esclusivamente il trasporto di cani, gatti, volatili, conigli, porcellini d’india e criceti; purché il passeggero, con cui viaggiano al seguito in cabina, sia munito di tutta la documentazione sanitaria prevista dalla vigente legislazione</strong>. In ottemperanza a quanto previsto dagli standard di Compagnia, sul medesimo volo possono essere imbarcati in cabina al massimo due contenitori e non più di uno per passeggero. Pertanto la prenotazione, previa verifica della disponibilità, e la conferma del trasporto dell’animale a bordo è effettuabile esclusivamente tramite il Call Center; anche qualora il passeggero si rivolga alla propria Agenzia di Viaggio di fiducia, è sempre necessario che l’Agenzia contatti il vettore.</p>
<p>L’animale deve essere posto a cura del passeggero in un contenitore rigido o borsa a tenuta stagna, resistente e sicuro provvisto di un’apertura per una sufficiente aerazione; i contenitori imbarcati in cabina non devono eccedere le seguenti dimensioni: cm 48x33x29.</p>
<p>L’animale, il contenitore e l’eventuale cibo, in cabina, non devono superare il peso complessivo di 10 Kg (5kg sui voli operati da A/M ATR); inoltre, l’animale non deve emanare odore sgradevole e deve rimanere esclusivamente nel contenitore.</p>
<p>È comunque facoltà del Comandante provvedere al trasferimento dell’animale nella stiva qualora l’animale arrechi fastidio agli altri passeggeri. In ottemperanza a quanto previsto dagli standard di Compagnia, sul medesimo volo possono essere imbarcati in cabina al massimo due contenitori e non più di uno per passeggero.</p>
<p>Il servizio di trasporto animali in stiva è disponibile sui voli operati con aeromobili MD80 – MD82 – A330. La richiesta deve essere effettuata al momento della prenotazione dei voli ed è soggetta a conferma da parte della Compagnia (è infatti ammesso l’imbarco di non più di quattro contenitori in stiva).</p>
<p>Nel caso in cui l’aeromobile non sia abilitato al trasporto dell’animale in stiva, e pertanto la prenotazione non venga riconfermata da parte del call center a 12 ore dalla partenza, al passeggero proprietario dell’animale spetta il solo rimborso integrale del biglietto non utilizzato e del costo del trasporto dell’animale in stiva non effettuato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> … CON AIR ONE</h3>
<p><a href="http://flyairone.com/"> da www.flyairone.com</a></p>
<p><strong>Cani e gatti </strong><br />
Per viaggiare negli stati membri dell’Unione Europea, i cani e i gatti devono essere muniti di:<br />
•    Un passaporto rilasciato da un veterinario, che riporti le vaccinazioni e lo stato di salute dell’animale<br />
•    Un tatuaggio leggibile o un sistema elettronico di identificazione (transponder)<br />
Ricorda inoltre che:<br />
•    Gli animali di età inferiore ai 3 mesi, quindi non ancora sottoposti al vaccino antirabbia, non possono viaggiare in Europa<br />
•    Per l’ingresso in Svezia è obbligatorio anche il trattamento antiparassitario contro echinococco e zecche<br />
•    Nel Regno Unito e in Irlanda non è consentito il trasporto di animali né a bordo, né in stiva, né come merce<br />
•    In alcuni paesi vigono divieti o limitazioni all’introduzione di alcune specie animali<br />
Per prevenire la diffusione dell’influenza aviaria, l’Unione Europea e il Ministero della Salute hanno disposto il divieto assoluto di accettazione di volatili da compagnia originari dei paesi asiatici, di Turchia, Russia, Sud Africa, Romania e di tutti gli stati della penisola balcanica.<br />
Animali consentiti a bordo: Cane, gatto, furetto, criceto, uccelli esclusi pappagalli e coniglio.</p>
<p><strong>Trasporto in cabina</strong></p>
<p>L’animale domestico è soggetto al pagamento di un supplemento rispetto alla normale franchigia per un peso massimo fino a 10 kg, inclusi gabbia e cibo.</p>
<p>[Per le regole tariffarie e i prezzi consultare il sito di Air One]</p>
<p>Il trasporto in cabina è soggetto a specifiche condizioni:<br />
•    L’animale deve rimanere per tutto il viaggio in un trasportino che non superi queste dimensioni:<br />
o    40 cm di lunghezza<br />
o    20 cm di larghezza<br />
o    24 cm di altezza</p>
<p>•    Il trasportino deve consentirgli di stare in posizione comoda, di potersi girare e accucciarsi; dev’essere ben aerato, impermeabile e robusto<br />
•    Il trasportino può trasportare fino a 5 animali della stessa specie, a condizione che il peso totale (compreso il cibo e il trasportino stesso) non superi gli 10 Kg<br />
•    I recipienti per il cibo e/o bevande dovranno essere richiudibili per evitare la fuoriuscita accidentale del loro contenuto.<br />
•    Se non disponi di un tuo contenitore, ti invitiamo ad informarti con qualche giorno di anticipo circa la disponibilità degli stessi presso lo scalo di partenza; inoltre presso gli scali serviti puoi acquistare in biglietteria il modello adatto per il trasporto in cabina<br />
•    Nel caso in cui non siano rispettate le suddette condizioni oppure se l’animale arreca disturbo ai passeggeri, il Comandante titolare del volo può prendere dei provvedimenti<br />
Poiché il servizio è contingentato è importante informarsi in anticipo contattando il Call Center Air One 199 20 70 80.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> …CON AIR FRANCE</h3>
<p><a href="http://www.airfrance.it/cgi-bin/AF/IT/it/common/home/home/HomePageAction.do">da www.airfrance.it</a></p>
<p><strong>In cabina</strong></p>
<p>Animali accettati<br />
In cabina possono essere trasportati, con riserva di un accordo del servizio Vendita per telefono:</p>
<p>•    i cani e i gatti di peso inferiore ai 6 Kg (borsa o cassa di trasporto inclusa)<br />
•    i cani da guida, qualunque sia il loro peso.</p>
<p>Inoltre, per essere ammessi a bordo, gli animali devono avere almeno 10 settimane *.</p>
<p><strong>Regole di trasporto</strong></p>
<p>•    L’animale deve assolutamente viaggiare in un apposito contenitore, che deve rispettare norme molto rigorose;<br />
•    Il contenitore deve essere sufficientemente areato e deve permettere all´animale di potersi alzare e girare;<br />
•    L’animale non deve in alcun modo uscire dal suo contenitore durante il volo.<br />
•    La borsa in cui il suo animale viaggia è considerata un bagaglio supplementare a pagamento.</p>
<p>* Otto settimane per i voli in Francia metropolitana e tra la Francia metropolitana e la Guadalupa, la Martinica, la Riunione e Saint-Martin. Sedici settimane per i voli verso la Guyana.</p>
<p><strong>Formalità</strong></p>
<p>•    Per essere ammessi a bordo, gli animali devono aver subito tutti i vaccini obbligatori<br />
•    Dal  3 luglio 2011 tutti i cani o gatti che viaggiano nell´Unione Europea devono essere identificati con un chip elettronico. Devono essere inoltre vaccinati contro la rabbia e in possesso di un passaporto europeo. Questo passaporto, fornito e compilato da un veterinario, permette di identificare l´animale e attesta che è stato vaccinato.<br />
•    Attenzione: per i viaggi a destinazione dell´Irlanda, della Svezia, del Regno Unito o di Malta, sono richieste condizioni sanitarie supplementari. Le consigliamo di informarsi presso l´ambasciata del paese di destinazione.<br />
•    Per i viaggi al di fuori dell´Unione Europea si ricordi di informarsi sulle leggi vigenti nei paesi di origine e di arrivo (vaccini, quarantena…).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> …CON BRITISH AIRWAYS</h3>
<p><a href="http://www.britishairways.com/travel/globalgateway.jsp/global/public/en_">da www.britishairways.com</a></p>
<p>Su alcuni servizi non trasportano animali. Quando il trasporto è consentito :<br />
<strong>Sui voli nazionali</strong> (intesi come i voli entro l’area di volo della Gran Bretagna incluse le Isole della Manica e l’isola di Man e la Repubblica di Irlanda) si applica quanto segue.<br />
•    Soli i cani guida per persone disabili possono essere accettati nella cabina passeggeri.<br />
•    I cani guida verranno trasportati gratuitamente salvo che il posto accanto al passeggero disabile debba essere destinato a quest’ultimo ed al suo cane guida, nel qual caso richiederemo il pagamento di una tariffa.<br />
•    Noi trasporteremo gli animali domestici come parte del vostro bagaglio registrato o come carico, in base alla nostra politica del momento.<br />
•    Tutti gli altri animali devono essere trasportati come merci.</p>
<p><strong>Sui voli internazionali</strong> (intesi come tutti i voli diversi da quelli nazionali) si applica quanto segue.<br />
•    I can guida per persone disabili potranno essere introdotti nella cabina dell’aeromobile nel caso sia permesso dalla legge e nel caso in cui presso l’aeroporto del caso siano state adottate le opportune disposizioni.<br />
•    Gli animali domestici che accompagnano passeggeri disabili verranno trasportati gratuitamente salvo che il posto accanto il passeggero disabile debba essere destinato a quest’ultimo ed al suo cane guida, nel qual caso richiederemo il pagamento di una tariffa.<br />
•    Cani guida che non possono essere introdotti nella cabina dell’aeromobile, cani e gatti domestici saranno trasportati come bagaglio registrato o carico in base alla nostra politica del momento.<br />
•    Tutti gli altri animali devono essere trasportati come merce<br />
•    Noi trasporteremo soltanto animali per i quali la legge permette che arrivino al luogo di destinazione o ad uno scalo intermedio come bagaglio registrato.</p>
<p><strong>Su tutti i voli</strong> (siano essi nazionali e internazionali) si applica quanto segue.<br />
•    Ad eccezione dei cani guida per passeggeri disabili, gli animali e i loro contenitori accettati come bagaglio registrato non rientrano nel vostro bagaglio in franchigia ed è dovuta una tariffa per l’eccedenza bagaglio.<br />
•    Dovrete assicurarvi che tutti gli animali che viaggiano come bagaglio registrato siano posti in contenitori appositi, adeguati e sicuri. In caso contrario, potremmo decidere di non trasportarli.<br />
•    Dovete presentarci tutti i certificati sanitari e di vaccinazione, i permessi di ingresso, di transito, di uscita e gli altri documenti necessari per gli animali. In caso contrario, potremmo decidere di non trasportarli.<br />
•    Ad eccezione del caso in cui il trasporto di animali è regolato dalle norme della convenzione sulla responsabilità, noi non saremo responsabili per la loro perdita, malattia, lesione o morte, tranne nel caso di nostra colpa.<br />
•    Noi non siamo responsabili nei vostri confronti per alcuna perdita subita a causa della mancata presentazione dei certificati sanitari e di vaccinazione, dei permessi di ingresso, transito, uscita e altri documenti necessari per i vostri animali. Dovrete rimborsarci le multe, le spese, gli oneri, le perdite o responsabilità da noi sostenute o sofferte a causa del mancato possesso di questi documenti da parte vostra.<br />
•    Occasionalmente adottiamo dei regolamenti per il trasporto di animali. Potete chiederne una copia a noi o ai nostri agenti autorizzati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> …CON KLM</h3>
<p><a href="http://www.klm.com/">da www.klm.com</a></p>
<p><strong>Gli animali verranno trasportati solo se esplicitamente accettati da parte del Vettore al momento della prenotazione.</strong> Nel caso in cui il Vettore accetti di trasportare animali, tale trasporto dovrà essere, in ogni caso, soggetto alle seguenti <strong>condizioni</strong>:<br />
(a) Cani, gatti, uccelli e altri animali domestici devono viaggiare in appositi trasportini e accompagnati da documentazione valida, come certificati sanitari e di vaccinazione, e permessi di ingresso o transito. Il Vettore si riserva il diritto di determinare le modalità di viaggio e di limitare il numero di animali trasportati su un volo.<br />
(b) Se accettato come Bagaglio, l’animale e il relativo trasportino non potranno essere compresi nella franchigia, ma costituiranno eccedenza bagaglio per la quale il Passeggero sarà tenuto a pagare la tariffa in vigore.<br />
(c) Gli animali di servizio che accompagnano Passeggeri disabili, squadre di soccorso o ufficiali governativi, verranno trasportati gratuitamente, insieme al trasportino, oltre alla franchigia Bagaglio applicabile.<br />
(d) Se il trasporto non è soggetto al sistema di responsabilità della Convenzione, il Vettore non sarà responsabile per lesioni, perdita, malattia, o morte di un animale che ha accettato di trasportare, salvo nel caso in cui tale danno sia dovuto esclusivamente a grave negligenza o atto illecito da parte del Vettore.<br />
(e) Il Passeggero deve preoccuparsi di ottenere e presentare tutti i documenti richiesti dalle autorità del Paese di destinazione o transito. Il Vettore non accetterà di trasportare animali che non siano in possesso dei documenti richiesti. Il Vettore non sarà responsabile per lesioni, perdite, ritardi, malattia o morte degli animali trasportati nel caso in cui il Paese, lo stato o il territorio neghi l’ingresso o il passaggio al suo interno all’animale, salvo nel caso in cui tale danno sia dovuto esclusivamente a grave negligenza o atto illecito da parte del Vettore. I Passeggeri che viaggiano con tali animali sono tenuti a rimborsare tutti i costi e i danni (ammende, perdite, risarcimenti) sostenuti dal Vettore a causa di tale situazione.<br />
<strong>Il Vettore ha il diritto di stabilire, in qualsiasi momento e a sua discrezione, eventuali condizioni supplementari che ritiene appropriate.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>…CON SWISS AIRLINES</h3>
<p><a href="http://www.swiss.com/web/IT/Pages/index.aspx?Country=IT">da www.swiss.com</a></p>
<p>Trasportiamo gli animali alle seguenti <strong>condizioni</strong>:<br />
•    Deve assicurare che animali quali cani, gatti, uccelli domestici ed altri animali domestici siano adeguatamente ingabbiati ed accompagnati da validi certificati sanitari e di vaccinazione, di regolari permessi di entrata, nonché da altri documenti richiesti dai Paesi di entrata o di transito. In mancanza di detti documenti, gli animali non possono essere ammessi al trasporto. Su richiesta sono disponibili presso di noi le disposizioni supplementari sul trasporto di animali.<br />
•    Se accettiamo un animale come Bagaglio, esso non è compreso nel Suo Bagaglio in franchigia insieme al relativo contenitore ed al cibo, ma è considerato come eccedenza bagaglio, per cui è dovuto il pagamento della tariffa applicabile.<br />
•    I cani-guida per Passeggeri disabili vengono trasportati gratuitamente in aggiunta al bagaglio in franchigia. Valgono le nostre condizioni speciali, disponibili su richiesta.<br />
•    Qualora il trasporto di un animale non sia soggetto alle norme della Convenzione in materia di responsabilità, non rispondiamo per lesioni, perdita, malattia o morte di un animale da noi trasportato, a meno che non vi sia stata colpa grave da parte nostra.</p>
<p>•    Non ci assumiamo alcuna responsabilità per animali privi dei necessari documenti per l’entrata e l’uscita, dei certificati sanitari e di altri documenti connessi all’entrata o al transito nel Paese. La persona che porta con sé l’animale deve indennizzarci qualsiasi pena pecuniaria, debite spese, perdite o pagamenti a titolo di risarcimento dei danni provocati o a noi imposti in conseguenza della mancanza di documenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> …CON LUFTHANSA</h3>
<p><a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/it/homepage">da www.lufthansa.com</a></p>
<p><strong>Lufthansa trasporta gli animali in cabina o nella stiva dell’aeromobile, a seconda del loro peso e delle loro dimensioni.</strong> Devono naturalmente essere rispettate le norme di legge per la protezione degli animali e le disposizioni per l’importazione e l’esportazione dei paesi interessati. Per alcune razze di cani vengono applicate condizioni di trasporto particolari.</p>
<p>Avvisare per tempo<br />
Se vuole portare con sé animali su un volo Lufthansa lo comunichi al momento della prenotazione, e comunque almeno 24 ore prima della partenza, telefonicamente al numero 199 400 044 (da rete fissa 0,10 Euro/min. +IVA, da rete mobile la tariffa varia secondo l’operatore utilizzato) o personalmente al nostro Lufthansa Airport Ticket Team.</p>
<p><strong>Trasporto di cani di piccola taglia e gatti in cabina</strong><br />
Può portare un cane o un gatto in cabina se l’animale non supera gli otto chilogrammi di peso (compreso il trasportino). In cabina l’animale deve essere tenuto in un contenitore di massimo 55x40x20 cm: può utilizzare il suo trasportino se rientra nelle dimensioni richieste ed è impermeabile.</p>
<p><strong>Trasporto di animali di grossa taglia nella stiva</strong><br />
Gli animali che non possono essere trasportati in cabina vengono trasportati da Lufthansa in appositi contenitori in una zona climatizzata della stiva merci. Per il suo animale può utilizzare il suo trasportino se è conforme alle disposizioni IATA (International Air Transport Association). Le dimensioni del contenitore devono in ogni caso garantire che l’animale possa stare in posizione eretta e abbia sufficiente spazio per muoversi. Per maggiori informazioni la preghiamo di rivolgersi al suo ufficio prenotazioni Lufthansa.</p>
<p>Esiste anche la possibilità di far trasportare a<strong>nimali non accompagnati</strong> tramite <strong>Lufthansa Cargo</strong>. Può richiedere informazioni chiamando Lufthansa Cargo (in Germania +49 – 1 80 – 57 47 100*) o visitando il sito di Lufthansa Cargo.</p>
<p>Tariffe per il trasporto di animali per viaggi a partire dall’1.6.2011<br />
Gli animali non sono inclusi nella franchigia bagaglio e vengono addebitati come eccedenza bagaglio.</p>
<p>Cani guida e cani da assistenza<br />
I cani guida per non vedenti e non udenti e gli altri cani da assistenza al seguito dei passeggeri in linea di massima vengono trasportati gratuitamente su tutti i voli Lufthansa e sono ammessi anche in cabina. Non dimentichi di avvisare tempestivamente della presenza del suo cane da assistenza.</p>
<p>Maggiori informazioni<br />
Il suo ufficio Lufthansa (199 400 044: da rete fissa 0,10 Euro/min. +IVA, da rete mobile la tariffa varia secondo l’operatore utilizzato) o la sua agenzia di viaggi saranno lieti di fornirle tutte le informazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> … EASY JET</h3>
<p><a href="http://www.easyjet.com/asp/it/prenota/index.asp?lang=it">Da www.easyjet.it</a></p>
<p><strong>Ad eccezione dei cani guida, è proibito il trasporto di animali e di qualsiasi tipo di forma animale.</strong></p>
<p>I cani guida che accompagnano Passeggeri non udenti/vedenti o con disabilità fisiche assieme con le gabbie e il cibo necessario, saranno caricati senza sovrapprezzo rispetto alla normale franchigia per tutte le tratte nazionali del Regno Unito, su tutti i voli con partenza e destinazione nell’Europa continentale (a eccezione delle tratte del Regno Unito e del Kosovo) e con partenza/destinazione nel Regno Unito verso l’Europa continentale solamente dai seguenti aeroporti Belfast (BFS), Bristol (BRS), Edimburgo (EDI), Glasgow (GLA), Londra Luton (LTN), Londra Gatwick (LGW), Londra Stansted (STN), Manchester (MAN) e Newcastle (NCL) in conformità con il nostro Regolamento del Vettore.<br />
(c) Il consenso al trasporto di questi animali viene dato a condizione che il Passeggero si assuma piena responsabilità per questi animali e che sia in possesso della corretta documentazione per tali animali. Non saremo responsabili per il ferimento, la perdita, l’handicap, la malattia o la morte di questi animali a meno che non siano causate da nostra negligenza o imperizia.</p>
<h3>… RYAN AIR</h3>
<p><a href="http://www.ryanair.com/it">www.ryanair.com</a></p>
<p><strong>E’ vietato il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida e solo per alcune rotte</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/come-trasportare-in-aereo-animali/">Come trasportare in aereo animali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/come-trasportare-in-aereo-animali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cesar Millan e i collari elettrici. Tutta la verità</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/cesar-millan-e-i-collari-elettrici-tutta-la-verita/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/cesar-millan-e-i-collari-elettrici-tutta-la-verita/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 20:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cesar millan]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar Millan dog Whisperer]]></category>
		<category><![CDATA[collare elettrico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/04/cesar-millan-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" />Lo staff ha deciso di scrivere questo articolo di precisazioni perché sempre più persone si chiedono se è vero che Cesar Millan utilizza collari elettrici e se si perchè. Vorremmo con questo articolo fornirvi non tanto la nostra opinione a riguardo ma bensì dei dati su cui riflettere. Inizio questa trattazione con un testo tratto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/cesar-millan-e-i-collari-elettrici-tutta-la-verita/">Cesar Millan e i collari elettrici. Tutta la verità</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="225" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/04/cesar-millan-225x145.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" /><p><b><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/04/cesar-millan.jpg" data-rel="lightbox-gallery-Uc0muDcB" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-1055" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/04/cesar-millan.jpg" alt="cesar millan" width="620" height="349" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/04/cesar-millan.jpg 620w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/04/cesar-millan-600x338.jpg 600w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2013/04/cesar-millan-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></a><br />
</b></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lnfg6pida0k" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Lo staff ha deciso di scrivere questo articolo di precisazioni perché sempre più persone si chiedono se è vero che Cesar Millan utilizza collari elettrici e se si perchè. Vorremmo con questo articolo fornirvi non tanto la nostra opinione a riguardo ma bensì dei dati su cui riflettere.</p>
<p>Inizio questa trattazione con un testo tratto da<br />
<i>Il capobranco sei tu</i> di Cesar Millan e Melissa Jo Peltier che spiega l&#8217;opinione del noto educatore.</p>
<div>
<p><b>Il collare Elettronico &#8211; pagina 114</b>Forse nessuno strumento comportamentale inventato dall’uomo è stato più denigrato del collare elettronico o, come lo chiamano i suoi detrattori, il collare shock. Io sono assolutamente d’accordo con chi critica questo strumento il quale, se usato scorrettamente o messo nelle mani sbagliate, non solo può traumatizzare il cane, ma anche danneggiare in modo permanente la fiducia che desiderate instaurare con l’animale.Molte persone con una scarsa conoscenza di questo strumento credono che un collare elettronico provochi dolore. L’idea è che generi una specie di elettroshock. Se i primi modelli non potevano modificare la lunghezza o l’intensità dello stimolo ed erano meno attenti all’animale di quanto siano quelli odierni, attualmente tecnologia e strumenti sono cambiati. Oggi l’intensità della corrente elettrica prodotta da buoni collari elettronici è paragonabile al tipo di stimolazione TENS che gli uomini usano volontariamente su se stessi a scopo terapeutico. La mia coautrice fa stimolazioni intramuscolo TENS della durata di venti minuti, e descrive questa sensazione come una specie di punzecchiatura.Un’altra cosa da tenere a mente circa le correzioni date da un collare di buon livello (e da un proprietario educato e sensibile) è la durata dell’impulso. Un’efficace correzione dovrebbe durare solo un quarantesimo di secondo, meno del tempo che una persona media impiega a schioccare le dita.</p>
<p>Ma se è davvero così perché, anche con un uso corretto del collare elettronico, il cane salta, sobbalza o guaisce? Alla maggior parte degli osservatori sembra impossibile non nuocere, in qualche modo al cane, ma questa è una cosa che naturalmente voglio evitare a qualunque costo. La differenza viene dalla differenza di base tra uomini e animali: la capacità di ragionare. La maggior parte degli uomini impara a conoscere l’elettricità fin da piccoli. Conosciamo le cause e gli effetti. I nostri cani no. I nostri amici a quattro zampe vivono in un mondo di causa ed effetto. La corrente viene fuori dal nulla, non ha contesto e quindi la vedono come una cosa da evitare.</p>
<p>L’impulso elettronico è uno strumento potente nel campo della punizione positiva. L’impulso elettronico colpisce il cane il quale lo collega istantaneamente all’oggetto o al comportamento in cui si è impegnato. NON è uno strumento da usare per l’addestramento giornaliero o per le situazioni in cui si desidera modificare un comportamento. Non è neppure uno strumento da usare su un cane per un periodo di condizionamento a lungo termine. Tuttavia, se usato correttamente da un proprietario addestrato , può salvare la vita di chi lo porta.</p>
<p><b>I pericoli del collare Elettronico</b></p>
<p>I collari elettronici possono avere conseguenze negative nelle mani sbagliate. La cosa importante è che il cane non associ voi con la scossa ( poiché il cane non capisce la sensazione può solo avere un associazione negativa). Questo è il suo punto di forza ma anche il suo punto debole. Se il cane identifica il collare con voi, sarà pieno di risentimento. I collari elettronici hanno una cattiva reputazione che deriva da persone che li usano in situazioni di obbedienza elementare. Una volta capita la connessione e collegato il proprietario a quella sensazione spiacevole, il cane ubbidirà, Ma non si fiderà mai più del suo padrone.</p>
<p>Questo è in assoluto l’uso Più scorretto del collare elettronico: il peggiore, perché coercitivo. I cani non sono elettrodomestici. La vera obbedienza è qualcosa che richiede pazienza, leadership e rispetto da parte del proprietario o da chi si occupa del cane. E sebbene il collare elettronico possa spesso dare rapidi risultati, a meno che non si tratti di una situazione limite, è uno strumento che si presta ad abusi. Che scegliate o meno questo strumento, vi consiglio, prima di cercare di influenzare il comportamento del vostro cane, di trovare un professionista i cui metodi e la cui filosofia siano in sintonia con i vostri e che sia in grado di illustrarvene in modo corretto e accurato”</p>
</div>
<p><b>Il nostro punto di vista, il più oggettivo possibile</b><br />
Analizziamo insieme due puntate di dog whisperer in cui si fa uso del collare elettronico. La dimostrazione che tutto quello scritto da Cesar non sono solo belle parole la troviamo nel 13° episodio della 5a stagione di &#8220;The Dog Whisperer- Uno psicologo da cani&#8221;</p>
<div><iframe src="http://www.youtube.com/embed/YdIxtuHcEaw" width="300" height="209" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p>Se osservate il video qui a fianco dal minuto 6 noterete che Cesar Millan fa provare sulla pelle ad un cameraman gli effetti del collare elettronico. La scena prosegue poi con una dimostrazione del fatto che effettivamente questo strumento emette una vibrazione: il collare viene posto sopra un secchio di metallo e una volta azionato si percepisce un suono ormai familiare, quello della vibrazione. Ma a questo punto probabilmente vi chiederete come mai in un altro video che si trova in rete il cane reagisce guaendo e saltando? Come Cesar stesso spiega, nel quarto paragrafo del testo sopra, il cane è spaventato da questa sensazione sconosciuta e quindi reagisce comunicando il suo disagio. Continuando a guardare il filmato lo vediamo nascondere sotto la poltrona, e questo passaggio viene utilizzato da molti per sostenere che effettivamente l&#8217;impulso che l&#8217;animale ha ricevuto dal collare elettronico sia stato doloroso.<br />
Ma è davvero necessario far provare dolore ad un cane per farlo nascondere? Chiunque ha un cane e passa con lui molto tempo sa benissimo che questa è una reazione comune quando si trova difronte a qualcosa che non capisce e non sa spiegarsi. Quante volte il vostro cane vi ha strattonato per scappare da qualcosa che secondo voi era totalmente innocuo, facendovi pensare che se anche lui avesse avuto una poltrona ci si sarebbe infilato sotto?</p>
<p>A questo punto alcuni continuerebbero ad obbiettare che ci sono altri metodi per ottenere lo stesso risultato e che quindi non era necessario ricorrere al collare elettronico. La nostra risposta a tutti è che Cesar Millan ha largamente dimostrato di riuscire a recuperare cani con molte problematiche utilizzando “metodi” meno invasivi, spaziando fino a metodiche definite “gentiliste”: facendo uso dei contro-condizionamento e del reindirizzamento. Questo è un dato oggettivo, testimoniato da otto serie di Dog Whisperer.<br />
Quindi crediamo che in questa circostanza in particolare ci siano state cause di forza maggiore che lo han costretto ad intervenire in questo modo. Lui stesso dice di ricorrere al collare elettronico solo in casi di estrema necessità, come quando ha dovuto contro-condizionare un cane che a causa della sua ossessione per i mezzi in movimento ha addentato i pneumatici di un pickup in corsa perdendo un occhio e rompendosi la mascella e ha cercato più volte di attaccare una <a href="http://www.google.it/search?hl=it&amp;cp=17&amp;gs_id=b&amp;xhr=t&amp;q=mietitrebbiatrice&amp;rlz=1C1PRFA_itIT436IT437&amp;gs_upl=&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&amp;ion=1&amp;biw=1280&amp;bih=909&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;tab=wi&amp;ei=p8IyT-eYNpCeOtjRxYIH#um=1&amp;hl=it&amp;rlz=1C1PRFA_itIT436IT437&amp;tbm=isch&amp;sa=1&amp;q=mietitrebbia&amp;pbx=1&amp;oq=mietitrebbia&amp;aq=f&amp;aqi=g8g-s1g1&amp;aql=&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=24931l25519l0l26298l5l5l0l0l0l0l157l571l0.5l5l0&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&amp;fp=4fb2f4d52ade92d1&amp;biw=1280&amp;bih=909" target="_blank">mietitrebbia</a>.<br />
Grazie all&#8217;intervento di Cesar questo cane ha abbandonato questa pericolosa abitudine ed è vivo e vegeto: i padroni gli sono grati e cosi anche noi. Oppure come quella volta che Jada Pinkett Smith ( la moglie dell&#8217;attore Will Smith) l&#8217;ha chiamato disperata perchè uno dei sui cani, il povero Rocco, era stato ucciso da un serpente velenoso. In quest&#8217;occasione usò il collare elettronico per instillare nei cani di Jada la paura dei serpenti, la stessa che in natura è il branco ad insegnare. Il caso dell&#8217;ultimo video certamente non fa eccezione, e le motivazioni che han delineato la sua scelta potrebbero essere legate al grado di ossessione del cane, le capacità della padrona o addirittura al pericolo che il cane aveva di essere abbattuto.</p>
<p><b>Precisazioni</b><br />
Precisiamo che Cesar Millan non utilizza i collari con le punte rivolte verso l’interno, l’unico tipo di guinzaglio che ha sempre con se è un lacccio di Nylon da quattro soldi, che si rompre al minimo sforzo. Se in qualche episodio si è visto qualche cane indossarne uno è perchè era quello utilizzato dai proprietari. Cesar Millan preferisce sempre utilizzare gli strumenti che i padroni adoperano abitualmente, per dimostrare che a fare la differenza non sono gli accessori che si possono comprare ma il modo di utilizzarli calmo e assertivo. Addirittura in qualche occasione Cesar ne ha sconsigliato l’utilizzo perchè era deleterio con quel cane in particolare.</p>
<p>Vogliamo mostrarvi quest’ultimo video da cui è stato tratto un frame per far credere che in realtà, a telecamere spente e contrariamente all’immagine che da di sè, Cesar Millan sia una pessima persona e un gran cafone.</p>
<div><iframe src="http://www.youtube.com/embed/dz3t3SiLyYk" width="200" height="150" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<div><img loading="lazy" class="alignright" src="http://www.cesarmillanfanclubitalia.it/Immagini/cesarmillancollareelettrico.jpg" alt="" width="200" height="150" border="0" /></div>
<p>Speriamo che questo nostro articolo vi abbia dimostrato quanto le informazioni contrarie nei confronti di questo educatore siano fuorvianti ed errate. Dietro tutto questo accanimento c&#8217;è una vera e propria manipolazione che ha come obbiettivo quello di minare la fiducia che alcune persone hanno di Cesar Millan e di chi ha trovato dei benefici nell&#8217;utilizzare i suoi consigli. Ci auguriamo che le loro attenzioni si spostino verso problemi veri, come ad esempio l&#8217;uso del collare elettrico da parte di alcuni cacciatori che lo utilizzano anche solo per richiamare il cane a se.</p>
<p>Vogliamo invitare tutti a prendere ciò che vi convince tra i consigli che questo educatore propone, proprio come si fa per altri professionisti che scrivono molte cose di cui alcune non condivise da altri. Insomma l&#8217;obbiettivo finale è dare una vita soddisfacente ai nostri cani nel rispetto della sua natura e della nostra pace familiare. E se grazie a Cesar Millan, magari anche con il nostro piccolo aiuto, ci state riuscendo, non fatevi scoraggiare dalle tante opinioni contrarie che girano in rete, perchè alla fine conta solo la gratitudine e la serenità che leggete nel volto del vostro cane.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="right"><i>Lo staff</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<div><em>Ricordiamo che in Italia l’uso del collare elettronico è vietato come da GU n. 158 del 9-7-2005, e ci teniamo a sottolineare che ne disapproviamo l’uso che molti nel nostro paese tutt’oggi ne fanno, e ci dichiariamo d’accordo con questa ordinanza necessaria per limitare i casi di maltrattamento. Noi di questo Fan Club, così come Cesar Millan stesso, disapproviamo ogni tipo di sopraffazione, angheria, violenza l’uomo possa perpetrare nei confronti di Madre Natura.</em></div>
<div></div>
<div><b>Di Paolo Servidei</b></div>
<div></div>
<div>fonte:cesarmillanfanclubitalia.it</div>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/cesar-millan-e-i-collari-elettrici-tutta-la-verita/">Cesar Millan e i collari elettrici. Tutta la verità</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/cesar-millan-e-i-collari-elettrici-tutta-la-verita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maltrattamento Animali</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/maltrattamento-animali/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/maltrattamento-animali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 13:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[maltrattamento animali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/NUOVOSITO/?p=196</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" />Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Capitolo II Articolo 3: &#8220;Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.&#8221; La legge n°189 del 20 luglio 2004 contiene le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli animali in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/maltrattamento-animali/">Maltrattamento Animali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita.jpg" data-rel="lightbox-gallery-0auJvhqW" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-300x225.jpg" alt="" title="cani_in_cattivita" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-197" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-300x225.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita-180x135.jpg 180w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cani_in_cattivita.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.</p>
<p>Capitolo II Articolo 3:</p>
<p>&#8220;Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.</p>
<p>Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.&#8221;</p>
<p>La legge n°189 del 20 luglio 2004 contiene le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli animali in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate.</p>
<p>Viene inserita così una modifiche al codice penale, nel Libro II del codice penale viene aggiunto il Titolo IX bis &#8211; &#8220;Dei delitti contro il sentimento per gli animali&#8221;.</p>
<p>Cosa fare quando si intende segnalare un caso di maltrattamento? Chiunque, che sia privato cittadino o un&#8217;associazione, può rivolgersi ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc&#8230;) segnalando uno dei casi di illeciti previsti dalla nuova legge e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze.</p>
<p>Inoltre, presso molti comuni italiani, è istituito lo Sportello per i diritti degli animali aperto al pubblico per informazioni e segnalazioni.</p>
<p>Dalla LAV , al numero telefonico  06 4461325 , verranno fornite risposte e sostegno alle segnalazioni di maltrattamenti. Gli aggiornamenti sulle iniziative in corso saranno disponibili sul sito www.infolav.org, gli aggiornamenti normativi sul sito www.reteambiente.it</p>
<p>Combattere il randagismo, non il randagio.<br />
Il paradosso è abbandonare un cane per poi lamentarsi dei cani randagi.</p>
<p>Molto più spesso di quanto si immagini il cane, il gatto o addirittura il furetto, viene abbandonato sulle strade fuori città oppure davanti ad un canile ma anche in piena autostrada.</p>
<p>Ogni estate in Italia vengono abbandonati circa 100mila cani e 50mila gatti. Siamo noi che causiamo il randagismo, non i cani e i gatti.</p>
<p>E&#8217; la mancanza di coscienza civile e di senso di responsabilità che porta a lasciare il proprio cane o gatto per strada perché non lo si vuole più in casa.</p>
<p>L&#8217;abbandono è un reato punito dal Codice penale (art. 1 comma 3 Legge 189/2004) : &#8220;chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l&#8217;arresto fino ad un anno o con l&#8217;ammenda da 1.000 a 10.000 euro&#8221;.</p>
<p>Si dovrebbe riflettere a lungo prima di decidere se avere o no un animale nella propria casa: sarà una convivenza di parecchi anni, che cambierà radicalmente alcune abitudini della nostra vita e della nostra famiglia. Rendersi conto di non poter accudire il cane potrebbe costringere alla scelta dolorosa di doversene separare.</p>
<p>In questo caso non si dovrebbe arrivare a sbarazzarsene attraverso sistemi incivili: esistono delle strutture (canili e rifugi) che, seppure tra mille difficoltà, ospitano il cane per poi renderlo adottabile.</p>
<p>Quasi sempre a causare problemi agli animali sono proprio gli esseri umani: maltrattamenti, abbandoni, combattimenti, e tutti quegli atti che possono avere come conseguenza la sofferenza o la morte di animali.</p>
<p>Ma, senza arrivare a situazioni estreme come quelle descritte, in varie occasioni a noi più consuete, si può rischiare di incrementare, senza volerlo, lo stato critico in cui versano quasi 150.000 tra cani e gatti ospiti dei canili italiani. Solo nel periodo tra il 21 giugno e il 31 agosto 2008 sono stati abbandonati in Italia, su strade e autostrade, 14.000 cani.</p>
<p>Anche i cani cosiddetti di razza sono vittime delle mode! Grazie ad un film, ad una pubblicità, il cane o il gatto divetta oggetto di &#8220;tendenza&#8221;. Ma non deve essere certo la moda il motivo che ci induce a scegliere un cane. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/maltrattamento-animali/">Maltrattamento Animali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/maltrattamento-animali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vaccinare il Cane e il Gatto</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/vaccinare-il-cane-e-il-gatto/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/vaccinare-il-cane-e-il-gatto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 13:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinare cane gatto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/NUOVOSITO/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-115x115.jpg 115w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" />Vaccinare il cane e il gatto. E&#8217; necessario sempre seguire le istruzioni del proprio veterinario circa le vaccinazioni da effettuare al proprio cane o gatto. Attenzione alle truffe. Al momento dell&#8217;acquisto o adozione, accertarsi che la documentazione sanitaria che accompagna il cucciolo sia completa e accreditata: se il cucciolo è stato vaccinato deve avere un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/vaccinare-il-cane-e-il-gatto/">Vaccinare il Cane e il Gatto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-115x115.jpg 115w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1.jpg" data-rel="lightbox-gallery-nRFi0wX9" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-300x229.jpg" alt="" title="veterinari_cani_1" width="300" height="229" class="alignleft size-medium wp-image-194" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1-300x229.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/veterinari_cani_1.jpg 440w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Vaccinare il cane e il gatto. E&#8217; necessario sempre seguire le istruzioni del proprio veterinario circa le vaccinazioni da effettuare al proprio cane o gatto.</p>
<p>Attenzione alle truffe.</p>
<p>Al momento dell&#8217;acquisto o adozione, accertarsi che la documentazione sanitaria che accompagna il cucciolo sia completa e accreditata: se il cucciolo è stato vaccinato deve avere un libretto con data, etichette dei vaccini, timbro e firma del veterinario.Oltre alle notizie del cane: età, sesso, data di nascita, numero microchip.</p>
<p>E se arriva da lontano? Un animale da compagnia importato, per essere in regola con la normativa europea e garantire una profilassi corretta, dovrebbe avere non meno di 111 giorni (tre mesi minimi per l&#8217;ingresso in Italia più 21 giorni dalla data della vaccinazione antirabbica indispensabile per il rilascio del passaporto).</p>
<p>Importazione e esportazione di animali da compagnia.</p>
<p>La Comunità Europea ha stabilito delle regole precise di prevenzione contro il commercio illegale di animali, indicando le direttive per l&#8217;importazione legale e controllata degli animali da compagnia.</p>
<p>Divieto di introduzione in Italia di cani, gatti e furetti di età inferiore a tre mesi, sia se spediti per fini commerciali e sia se movimentati al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili&#8221;: questo è quanto ribadito con una circolare dal Ministero della Salute facendo riferimento al Regolamento 998/2003/CE art.5 paragrafo 2.</p>
<p>Leggi da rispettare, altrimenti si tratta di traffico clandestino.</p>
<p>L&#8217;ultimo rapporto 2008 dell&#8217;Osservatorio nazionale zoomafia della Lav parla di 500 mila cuccioli importati illegalmente dai Paesi dell&#8217;est ogni anno in Italia.</p>
<p>Non avendo i cuccioli nessuna profilassi vaccinatoria, sono portatori in tutta la comunità europea di molte patologie (cimurro, parvovirosi, epatite, rabbia, ecc) che mettono in pericolo si la vita stessa dell&#8217;animale sia quella degli animali che già vivono sul territorio.</p>
<p>Molto spesso commercianti senza scrupoli, che alimentano un vergognoso mercato clandestino, importano animali di età notevolmente inferiore a quella consentita (25-30 giorni), senza nessuna copertura sanitaria, in condizioni igieniche pessime e, ovviamente, sprovvisti passaporto.</p>
<p>Alla fine del loro viaggio, i cuccioli trovano posto dietro le vetrine di alcuni negozi compiacenti di animali. Un allevatore serio e appassionato non cederebbe mai i propri cuccioli ad un negozio. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/vaccinare-il-cane-e-il-gatto/">Vaccinare il Cane e il Gatto</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/vaccinare-il-cane-e-il-gatto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">193</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Regole per I nostri cani in citta</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/regole-per-i-nostri-cani-in-citta/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/regole-per-i-nostri-cani-in-citta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 13:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[I nostri cani in città Regole]]></category>
		<category><![CDATA[regole cani in città]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/NUOVOSITO/?p=187</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-115x115.jpg 115w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" />Alcune buone abitudini. Bastano pochi ma indispensabili accorgimenti per fa si che la convivenza uomo-cane sia pacifica e soddisfacente. Strade pulite. Oltre che previsto dalle Ordinanze e dai regolamenti emanati dai comuni italiani, è buona norma di civiltà rimuovere sempre gli escrementi che il proprio cane lascia sul suolo pubblico. La bustina di plastica o [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/regole-per-i-nostri-cani-in-citta/">Regole per I nostri cani in citta</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-115x115.jpg 115w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036.jpg" data-rel="lightbox-gallery-3WrbmQpL" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-300x263.jpg" alt="" title="dv1909036" width="300" height="263" class="alignleft size-medium wp-image-188" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036-300x263.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/Trendy-city-dogs-dv1909036.jpg 325w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Alcune buone abitudini. Bastano pochi ma indispensabili accorgimenti per fa si che la convivenza uomo-cane sia pacifica e soddisfacente.</p>
<p>Strade pulite. Oltre che previsto dalle Ordinanze e dai regolamenti emanati dai comuni italiani, è buona norma di civiltà rimuovere sempre gli escrementi che il proprio cane lascia sul suolo pubblico.</p>
<p>La bustina di plastica o l&#8217;apposita paletta con sacchetto, deve essere portata sempre con sé durante la passeggiata con il cane. Molto spesso l&#8217;intolleranza verso i nostri amici cani deriva proprio dal comportamento scorretto dei loro proprietari.</p>
<p>Paura dei cani. Ci sono persone che temono i cani o i gatti perché semplicemente non sono abituati a loro o per vere e proprie fobie. E&#8217; nostro dovere rispettare i timori altrui e quando necessario tenere il nostro cane al guinzaglio più vicino a noi assumendo un atteggiamento rassicurante verso chi mostra di averne paura.</p>
<p>Cani grandi e cagnolini. Oltre che di tragiche aggressioni verso persone perfino di famiglia, spesso abbiamo notizia di grossi cani che attaccano, con esiti anche mortali, cagnolini di piccola taglia.</p>
<p>Se è aggressivo con gli altri cani, evitare di lasciare il proprio cane libero di fare ciò che vuole, specie se si trova di fronte ai suoi simili più piccoli.Anche questa dovrebbe far parte delle buone regole del vivere comune. La legge del più forte non è argomento valido né tra gli umani né tra i nostri animali domestici.</p>
<p>Se il cane è particolarmente aggressivo nei confronti di persone o altri animali, sarebbe buona norma da parte del proprietario osservare una particolare attenzione nel condurlo in luoghi pubblici, a non affidarlo a persone che non siano in grado di controllarlo (per esempio bambini o anziani).</p>
<p>Non ci sarebbero razze cosiddette pericolose nei confronti di altri cani e persone, se si osservassero queste poche regole di convivenza e di buon senso. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/regole-per-i-nostri-cani-in-citta/">Regole per I nostri cani in citta</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/regole-per-i-nostri-cani-in-citta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viaggiare con i nostri amici</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/viaggiare-con-i-nostri-amici/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/viaggiare-con-i-nostri-amici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 13:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[viaggiare con i nostri amici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/NUOVOSITO/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-115x115.jpg 115w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" />Sono sempre di più le strutture turistiche disposte ad accettare animali (ci sono circa 2.647 alberghi e 680 agriturismo italiani accessibili ai cani): alberghi, agriturismo, spiagge, ristoranti. In auto (art. 169 comma 6 C.d.S.), in treno, in nave, in aereo: i nostri amici quadrupedi possono seguirci ovunque: basta informarsi per tempo sui regolamenti che le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/viaggiare-con-i-nostri-amici/">Viaggiare con i nostri amici</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-115x115.jpg 115w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-50x50.jpg 50w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio.jpg" data-rel="lightbox-gallery-eBZT10bn" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-300x192.jpg" alt="" title="cane_in_viaggio" width="300" height="192" class="alignleft size-medium wp-image-185" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio-300x192.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/cane_in_viaggio.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Sono sempre di più le strutture turistiche disposte ad accettare animali (ci sono circa 2.647 alberghi e 680 agriturismo italiani accessibili ai cani): alberghi, agriturismo, spiagge, ristoranti.</p>
<p>In auto (art. 169 comma 6 C.d.S.), in treno, in nave, in aereo: i nostri amici quadrupedi possono seguirci ovunque: basta informarsi per tempo sui regolamenti che le varie compagnie aeree applicano per il trasporto di animali da compagnia e controllare quali sono i treni che in Italia accettano cani, e la loro sistemazione (in Italia o nel Paese estero dove il nostro amico quadrupede ci accompagnerà).</p>
<p>Lo stesso vale per i viaggi in nave: le varie compagnie adottano sistemi diversi per ospitare gli animali. Anche in questo caso è bene contattatare per tempo le compagnie di navigazione per conoscere i regolamenti sul trasporto di animali.</p>
<p>Non dimentichiamo di portare il loro libretto sanitario e l&#8217;iscrizione all&#8217;anagrafe canina. Nel libretto sanitario sono indicate le vaccinazioni effettuate oltre alle informazioni relative al soggetto (nome, sesso, razza, tatuaggio, indirizzo proprietari).</p>
<p>Viaggiare all&#8217;estero</p>
<p>Cani e gatti hanno delle profilassi da seguire per recarsi all&#8217;estero, oltre alle normali vaccinazioni, procedure contro parassiti interni ed esterni, da effettuare annualmente. Per determinati Paesi, (Svezia, Inghilterrra, Malta), è necessario fare il &#8220;blood test&#8221;: un prelievo di sangue del cane su cui verranno effettuati i test per la positività alla rabbia. Questo test deve essere eseguito con determinate tempistiche e scadenze.</p>
<p>Regolamento 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003: movimentazione degli animali da compagnia.</p>
<p>    Microchip. Dal 1° gennaio 2005 è obbligatorio l&#8217;inserimento del microchip sottocute per tutti i cani e gatti nati successivamente a questa data.<br />
    Passaporto. Dal 1° ottobre 2004 è obbligatorio per tutti gli animali d&#8217;affezione. Per ottenere il passaporto è necessario che il cane, il gatto o il furetto:<br />
        abbia già il microchip<br />
        sia iscritto all&#8217;anagrafe veterinaria dell&#8217;ASL di zona.<br />
        abbia effettuato la vaccinazione antirabbica.</p>
<p>Il passaporto può essere richiesto dopo 21 giorni dall&#8217;effettuazione della vaccinazione antirabbica e non ha scadenza.</p>
<p>Ricordiamo che l&#8217;abbandono del cane o del gatto è un reato punito dal codice penale (art. 1 comma 3 Legge 189/2004) : &#8220;chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l&#8217;arresto fino ad un anno o con l&#8217;ammenda da 1.000 a 10.000 euro&#8221;. </p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/viaggiare-con-i-nostri-amici/">Viaggiare con i nostri amici</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/viaggiare-con-i-nostri-amici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diritti degli animali</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/diritti-degli-animali/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/diritti-degli-animali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 12:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti degli animali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/NUOVOSITO/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" />L’insieme codificato da disposizioni legislative dei comportamenti umani verso gli animali e delle condizioni di vita degli animali, cui corrispondono responsabilità e doveri dell’uomo (e quindi della società), costituisce i “diritti degli animali”. Tali diritti sono alla base di tutte le disposizioni che disciplinano il rapporto uomo-animale, sia per la tutela del benessere degli animali, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/diritti-degli-animali/">Diritti degli animali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa.jpg" data-rel="lightbox-gallery-uujHJVUZ" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-full wp-image-177" title="zampa" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa.jpg" alt="" width="319" height="425" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa.jpg 319w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/zampa-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 319px) 100vw, 319px" /></a>L’insieme codificato da disposizioni legislative dei comportamenti umani verso gli animali e delle condizioni di vita degli animali, cui corrispondono responsabilità e doveri dell’uomo (e quindi della società), costituisce i “diritti degli animali”.</p>
<p>Tali diritti sono alla base di tutte le disposizioni che disciplinano il rapporto uomo-animale, sia per la tutela del benessere degli animali, sia per la protezione degli animali.</p>
<p>La prima testimonianza di diritto che riguarda specificatamente gli animali è stata sancita nel 1641 nel Massachussettes. Essa afferma che &#8220;nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall&#8217;uomo per il proprio utilizzo&#8221; e scaturisce, da un lato dalla vocazione animalista dei colonizzatori inglesi, dall&#8217;altro dal contatto quotidiano con gli animali da parte dei nativi.</p>
<p>Durante l&#8217;ultimo secolo scienziati, umanisti, zoofili, giuristi, sociologi e politici sono stati sollecitati ad affrontare il problema della tutela della vita animale nella società. Ne è scaturito un ampio dibattito mondiale dagli elevati contenuti etici, scientifici e politici che ha condotto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Animale proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell&#8217;Unesco a Parigi.</p>
<p>Anche se la Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;animale non ha alcun valore sul piano giuridico-legislativo, aver avvertito la necessità di confrontarsi su questo argomento rappresenta, per ogni persona e Paese, un passo avanti ed una scelta di civiltà.</p>
<p>Infatti, negli ultimi 25 anni, sono state emanate numerose disposizioni che confermano i diritti degli animali estendendo la disciplina legislativa ad ogni aspetto del rapporto con l&#8217;uomo e ad ogni fase dell&#8217;utilizzazione degli animali da parte dell&#8217;uomo.</p>
<p>In Italia, tali concetti sono stati chiaramente espressi nel 1961 dal Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione Prof. Ernesto Eula:</p>
<p>«Per quanto concerne gli animali non si può parlare propriamente di soggettività giuridica mancando in loro quelle doti di razionalità, di libero volere e di responsabilità che sono proprie della personalità; non si può tuttavia considerarli come cose, ma creature sensibili che fanno parte della nostra convivenza, concorrendo ad integrare la nostra collettività. Si pone, naturalmente, in corrispondenza ai diritti degli animali, una somma di doveri per gli uomini, considerati singolarmente e nella loro collettività organizzata, impersonata nello Stato.»</p>
<p>Su questa linea si pone l’Accordo del 6 febbraio 2003 (pdf, 127 KB), siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003. L’accordo definisce alcuni principi fondamentali volti a realizzare una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra uomo e animali da compagnia, assicurare in ogni circostanza il loro benessere, evitare che siano utilizzati in modo riprovevole e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell’ambito delle realtà terapeutiche innovative come la pet-therapy.</p>
<p>La volontà degli organi di governo di riconoscere agli animali dignità di soggetti anche con disposizioni normative risponde all&#8217;accresciuta attenzione e diversa sensibilità della società nei confronti del mondo animale.</p>
<p>L’opinione pubblica ha maturato la consapevolezza che, oltre ad occuparsi delle loro condizioni igieniche e sanitarie, è necessario sviluppare un maggiore rispetto anche delle loro esigenze biologiche, delle loro caratteristiche comportamentali e, in generale, del loro benessere.</p>
<p>Il crescente interesse nei loro confronti trova un’ulteriore motivazione in un’organizzazione sociale caratterizzata da nuclei familiari sempre più ridotti e dall’aumento di persone sole che ricevono dai loro amici a quattro zampe sicura soddisfazione al bisogno di affetto e di compagnia. Gli animali d’affezione sono diventati veri e propri membri effettivi delle sempre più numerose famiglie che li accolgono, rivestono un ruolo nuovo e coinvolgente, a volte addirittura positivo per la salute umana.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/diritti-degli-animali/">Diritti degli animali</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/diritti-degli-animali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Protezione animali da compagnia</title>
		<link>https://www.animalieanimali.eu/protezione-animali-da-compagnia/</link>
					<comments>https://www.animalieanimali.eu/protezione-animali-da-compagnia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Lavanche]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 12:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leggi e Regolamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Protezione animali da compagnia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.animalieanimali.eu/NUOVOSITO/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" />Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia Strasburgo, 13 novembre 1987 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri; riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/protezione-animali-da-compagnia/">Protezione animali da compagnia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="145" height="145" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-150x150.jpg 150w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-300x300.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-100x100.jpg 100w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-115x115.jpg 115w" sizes="(max-width: 145px) 100vw, 145px" /><p><a href="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia.jpg" data-rel="lightbox-gallery-cpzHmmF3" data-rl_title="" data-rl_caption="" title=""><img loading="lazy" class="alignleft size-medium wp-image-172" title="animali-da-compagnia" src="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-300x295.jpg" alt="" width="300" height="295" srcset="https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-300x295.jpg 300w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia-36x36.jpg 36w, https://www.animalieanimali.eu/wp-content/uploads/2012/10/animali-da-compagnia.jpg 468w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia<br />
Strasburgo, 13 novembre 1987</p>
<p>Preambolo</p>
<p>Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,</p>
<p>considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;</p>
<p>riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da com­pagnia;</p>
<p>considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;</p>
<p>conside­rando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall’uomo;</p>
<p>considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l’igiene, la sa­lute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;</p>
<p>considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;</p>
<p>consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il mantenimento, l’alle­vamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;</p>
<p>consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condi­zioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;</p>
<p>constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;</p>
<p>considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da com­pagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,</p>
<p>hanno convenuto quanto segue:</p>
<p>Capitolo I – Disposizioni generali</p>
<p>Articolo 1 – Definizioni</p>
<p>1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.</p>
<p>2. Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme di transazioni ef­fettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che compor­tano il trasferimento di proprietà di tali animali.</p>
<p>3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si inten­dono l’allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quanti­tativi rilevanti.</p>
<p>4. Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli ani­mali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.</p>
<p>5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio dome­stico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.</p>
<p>6. Per autorità competente, si intende l’autorità designata dallo Stato membro.</p>
<p>Articolo 2 – Settore di applicazione e attuazione</p>
<p>1. Ciascuna Parte si impegna a prendere i necessari provvedimenti per conferire effetto alle disposizioni della presente Convenzione per quanto riguarda:</p>
<p>a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o morale in qualsia­si alloggio domestico, o istituto per il commercio, l’allevamento e la custo­dia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;</p>
<p>b) se del caso, gli animali randagi.</p>
<p>2. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare l’attua­zione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.</p>
<p>3. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare la fa­coltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l’applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento.</p>
<p>Capitolo II – Principi per il mantenimento degli animali da compagnia</p>
<p>Articolo 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali</p>
<p>1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da com­pagnia.</p>
<p>2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.</p>
<p>Articolo 4 – Mantenimento</p>
<p>1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occu­parsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.</p>
<p>2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provve­dere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bi­sogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:</p>
<p>a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;<br />
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;<br />
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.</p>
<p>3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:</p>
<p>a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, op­pure<br />
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può adattarsi alla cattività.</p>
<p>Articolo 5 – Riproduzione</p>
<p>Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della proge­nitura o dell’animale femmina.</p>
<p>Articolo 6 – Limiti di età per l’acquisto</p>
<p>Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il con­senso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità paren­tale.</p>
<p>Articolo 7 – Addestramento</p>
<p>Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono dan­neggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che cau­sano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.</p>
<p>Articolo 8 – Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali</p>
<p>1. Qualsiasi persona la quale, all’atto dell’entrata in vigore della Convenzione, pra­tichi il commercio o l’allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all’Autorità compe­tente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.</p>
<p>Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all’Autorità competente.</p>
<p>2. Questa dichiarazione deve indicare:</p>
<p>a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;<br />
b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;<br />
c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.</p>
<p>3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:</p>
<p>a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessa­rie all’esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compa­gnia;</p>
<p>b) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai requisiti di cui all’articolo 4.</p>
<p>4. L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in confor­mità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l’inizio o il proseguimento del­l’attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.</p>
<p>5. L’Autorità competente deve, conformemente con la legislazione nazionale, con­trollare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.</p>
<p>Articolo 9 – Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe</p>
<p>1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spet­tacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:</p>
<p>a) l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che</p>
<p>b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.</p>
<p>2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:</p>
<p>a) nel corso di competizioni;</p>
<p>b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la sa­lute ed il benessere dell’animale.</p>
<p>Articolo 10 – Interventi chirurgici</p>
<p>1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compa­gnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:</p>
<p>a) il taglio della coda;<br />
b) il taglio delle orecchie;<br />
c) la recisione delle corde vocali;<br />
d) l’esportazione delle unghie e dei denti.</p>
<p>2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:</p>
<p>a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ra­gioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato ani­male;</p>
<p>b) per impedire la riproduzione.</p>
<p>3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di pro­vare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un ve­terinario o sotto il suo controllo;</p>
<p>b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.</p>
<p>Articolo 11 – Uccisione</p>
<p>1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all’uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l’assi­stenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di soffe­renze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:</p>
<p>a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;</p>
<p>b) sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale profonda se­guita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.</p>
<p>La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte dell’animale prima di eliminarne la spoglia.</p>
<p>2. Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:</p>
<p>a) l’annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b;</p>
<p>b) l’utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile control­lare il dosaggio e l’applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;</p>
<p>c) l’elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un’immediata perdita di coscienza.</p>
<p>Capitolo III – Misure complementari per gli animali randagi</p>
<p>Articolo 12 – Riduzione del numero di animali randagi</p>
<p>Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.</p>
<p>a) Tali misure debbono comportare che:</p>
<p>i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell’animale;</p>
<p>ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.</p>
<p>b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:</p>
<p>i) l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che cau­sino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;</p>
<p>ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col pro­muovere la loro sterilizzazione;</p>
<p>iii) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.</p>
<p>Articolo 13 – Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione</p>
<p>Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.</p>
<p>Capitolo IV – Informazione ed istruzione</p>
<p>Articolo 14 – Programmi di informazione e di istruzione</p>
<p>Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui seguenti punti:</p>
<p>a) l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competi­zione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e competenze specifi­che;</p>
<p>b) la necessità di scoraggiare:</p>
<p>i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsa­bilità parentale;</p>
<p>ii) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;</p>
<p>iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;</p>
<p>c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;</p>
<p>d) i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.</p>
<p>Capitolo V – Consultazioni multilaterali</p>
<p>Articolo 15 – Consultazioni multilaterali</p>
<p>1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’attuazione della Convenzione nonché l’opportunità di una revisione o estensione di alcune sue di­sposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Se­gretario Generale del Consiglio d’Europa.</p>
<p>2. Ogni Parte ha diritto a nominare un rappresentante che partecipi a tali consulta­zioni. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.</p>
<p>3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Con­venzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte intese a recare emen­damento agli articoli da 15 a 23 della Convenzione.</p>
<p>4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.</p>
<p>Capitolo VI – Emendamenti</p>
<p>Articolo 16 – Emendamenti</p>
<p>1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.</p>
<p>2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo pre­cedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l’emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.</p>
<p>3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.</p>
<p>Capitolo VII – Disposizioni finali</p>
<p>Articolo 17 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione</p>
<p>La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.</p>
<p>Articolo 18 – Entrata in vigore</p>
<p>1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Con­venzione, in conformità con il disposto dell’articolo 17.</p>
<p>2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro che esprima successi­vamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.</p>
<p>Articolo 19 – Adesione di Stati non membri</p>
<p>1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza se­condo l’articolo 20 lettera d) dello Statuto del Consiglio d’Europa ed all’unanimità dai rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a partecipare al Comitato dei Mini­stri.</p>
<p>2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.</p>
<p>Articolo 20 – Clausola territoriale</p>
<p>1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di rati­fica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.</p>
<p>2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, tramite dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.</p>
<p>3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.</p>
<p>Articolo 21 – Riserve</p>
<p>1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di rati­fica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve riguardo all’articolo 6 ed al comma a del paragrafo 1 dell’articolo 10. Nessun’altra riserva può essere fatta.</p>
<p>2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Con­siglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.</p>
<p>3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della pre­sente Convenzione non può richiedere l’applicazione di tale disposizione ad un’altra Parte; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, domandare l’appli­cazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.</p>
<p>Articolo 22 – Denuncia</p>
<p>1. Ogni Parte può, in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.</p>
<p>2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.</p>
<p>Articolo 23 – Notifiche</p>
<p>Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Con­siglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o sia sta­to invitato a farlo:</p>
<p>a) ogni firma;</p>
<p>b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;</p>
<p>c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente con gli articoli 18, 19, 20 della stessa Convenzione;</p>
<p>d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.</p>
<p>In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la pre­sente Convenzione.</p>
<p>Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi­glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu/protezione-animali-da-compagnia/">Protezione animali da compagnia</a> sembra essere il primo su <a rel="nofollow" href="https://www.animalieanimali.eu">Il Portale sugli animali - www.animalieanimali.eu</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.animalieanimali.eu/protezione-animali-da-compagnia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
